Compenso del mandatario: maturazione del credito e mandato in rem propriam (Cass. civ. Sez. III n. 3568 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel mandato, la clausola che parametra il compenso del mandatario a una percentuale della somma liquidata al mandante non individua nella liquidazione la fonte del diritto al compenso, ma ne determina soltanto la misura, condizionandone l’esigibilità all’effettivo conseguimento del risultato. Pertanto, il diritto al compenso trae origine dall’attività svolta in esecuzione del mandato quando questo era ancora in corso e, pur se divenuto esigibile dopo l’estinzione del rapporto per morte del mandante, si trasmette agli eredi secondo le regole della successione a titolo universale. Non integra mandato in rem propriam, non estinguibile per morte del mandante ai sensi dell’art. 1723, comma 2, cod. civ., il conferimento in cui l’interesse del mandatario si risolva nel solo conseguimento del compenso e nel rimborso delle spese, difettando un rapporto obbligatorio autonomo e preesistente volto a tutelare un distinto interesse economico.

Il Fatto

Un titolare di ditta individuale aveva ricevuto mandato da una cliente per l’assistenza, anche tecnico-legale e medica, finalizzata al risarcimento dei danni da errata diagnosi subiti presso una struttura ospedaliera. Il compenso era stato pattuito in misura pari al 30% della somma che sarebbe stata liquidata in favore della mandante. Dopo la morte di quest’ultima, gli eredi avevano incassato l’importo risarcitorio a seguito di transazione con la struttura sanitaria; il mandatario li ha quindi convenuti per ottenere il pagamento della percentuale pattuita.

Il Tribunale di Rieti, adito per riassunzione dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, aveva accolto la domanda, ritenendo il contratto validamente sottoscritto, non revocato e produttivo dell’obbligo di pagamento a carico degli eredi, che avevano beneficiato dell’opera prestata. La Corte d’Appello di Roma ha riformato la decisione, escludendo che un credito fosse insorto in capo al mandatario per essere la liquidazione intervenuta dopo l’estinzione del rapporto. Il mandatario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Esaminando preliminarmente il secondo motivo, la Corte affronta la qualificazione del rapporto. L’art. 1723 cod. civ. stabilisce che il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca, salvo diversa pattuizione o giusta causa, né per morte o sopravvenuta incapacità del mandante. Il punto qualificante del mandato in rem propriam risiede nella concomitanza del conferimento con un diverso rapporto tra mandante e mandatario, tale da imprimere al mandato il carattere di atto obbligatorio essenziale per la realizzazione dell’utilità specifica della combinazione negoziale.

Nel caso concreto, l’interesse del mandatario non si distingue da quello alla percezione del compenso, nel quale è ricompreso anche il rimborso delle spese per l’esecuzione dell’incarico. Manca quindi un rapporto giuridico autonomo da cui sorga un interesse economico tutelato mediante il conferimento del mandato. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato (Cass. n. 857 del 1983; Cass. Sez. III n. 1931 del 1987; Cass. Sez. III n. 15436 del 2000) e conferma il rigetto di questa censura.

È invece fondato il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale degli artt. 1362 e 1360 cod. civ.. La sentenza impugnata ha ancorato la ricostruzione della volontà negoziale al solo uso del verbo al futuro nella clausola sul compenso, senza che tale lettura trovi conforto sul piano semantico-grammaticale e senza giustificare l’opzione alla luce degli ulteriori criteri legali.

La clausola, in realtà, non individua nella liquidazione del danno la fonte del diritto al compenso, ma si limita a parametrarne la misura alla somma liquidata, condizionandone l’esigibilità all’effettiva corresponsione del risarcimento. La Corte richiama la disciplina del mandato (artt. 1709 e 1720 cod. civ.), che configura il contratto come presuntivamente oneroso, con obbligo del mandante di rimborsare le anticipazioni e pagare il compenso, salvo pattuizioni diverse delle quali deve essere fornita prova.

Da ciò discende che la configurazione dell’incarico come obbligazione di risultato e il suo avverarsi dopo la morte della mandante, con estinzione del mandato ai sensi dell’art. 1722 cod. civ., non escludono il diritto al compenso. Al momento dell’estinzione il credito non era esigibile, ma le attività erano già state svolte: il diritto trae fonte dall’esecuzione del mandato e diviene efficace solo al raggiungimento del risultato. L’obbligo di pagamento sorto in capo alla mandante è quindi transitato agli eredi in forza delle regole sulla successione a titolo universale. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

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