Bancarotta distrattiva e dichiarazione fraudolenta: doppia conforme e unitario centro di interessi (Cass. pen. Sez. V n. 3019 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, le sentenze di primo e secondo grado che si saldano in una cd. “doppia conforme” possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, con la conseguenza che il vizio di motivazione è apprezzabile solo nei limiti di un controllo estrinseco di logicità. Esula dal sindacato di legittimità la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti richiede il dolo generico e il dolo specifico di evasione, il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato. La riconducibilità di più società a un unitario centro di interessi consente di ascrivere all’agente il vantaggio fiscale complessivamente perseguito. L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la formazione del giudicato di condanna.

Il Fatto

La Corte di Appello di Torino confermava la condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di cui ai capi a) e b) della rubrica, dichiarando di non doversi procedere per quello di cui al capo c). Il ricorrente, al quale erano riconducibili due società — una già gravata da ingenti debiti e l’altra costituita in vista di sgravi contributivi — impugnava la pronuncia con due motivi.

Con il primo motivo deduceva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’inesistenza delle prestazioni fatturate. Con il secondo denunciava il difetto del dolo specifico del reato di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, assumendo che il vantaggio fiscale fosse inferiore alle somme destinate al beneficio dell’Erario. Con memoria depositava motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da due premesse generali. La prima: le decisioni di merito costituiscono una “doppia conforme”, poiché la sentenza di appello si salda con quella di primo grado mediante richiami e criteri valutativi omogenei, sì da formare un unico complessivo corpo decisionale. La seconda: il sindacato di legittimità ha orizzonte circoscritto e non può spingersi alla verifica dell’adeguatezza delle argomentazioni o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali; è estranea ai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto.

Su tali basi il primo motivo è dichiarato inammissibile. Le decisioni di merito avevano ricostruito la vicenda osservando che la società cedente, già alla fine del 2012, era gravata da ingenti debiti e che, contestualmente alla messa in liquidazione, aveva ceduto il ramo d’azienda alla società poi fallita. Da tali elementi i giudici avevano desunto, con motivazione non manifestamente illogica, che la cedente non avrebbe potuto porre in essere nel 2013 prestazioni per il rilevante importo versato e distratto dalla fallita.

Quanto alle fatture emesse nel gennaio 2013, la Corte territoriale aveva congruamente rilevato che, trattandosi di acconti per prestazioni future, la società emittente non avrebbe potuto eseguirle, essendo stata messa in liquidazione nelle settimane successive e priva di beni strumentali e risorse umane. L’assenza di beni e personale si correla al giudizio sulle fatture emesse verso altri soggetti, che non potevano riferirsi al periodo di liquidazione, anche per la carenza assoluta di documentazione contabile di supporto. Né il ragionamento è scalfito dal riconoscimento di limitate prestazioni compatibili con la fase liquidatoria.

Prive di attinenza con l’oggettiva distrazione di somme dalla società fallita in danno dei creditori sono le considerazioni sul beneficio indiretto dell’Erario, essendo in discussione il delitto di bancarotta distrattiva compiuto in danno della fallita. Il secondo motivo è manifestamente infondato: l’agente, cui erano riconducibili entrambe le società, ha consapevolmente esposto elementi attivi fittizi, che, dovendosi ascrivere all’unitario centro di interessi, hanno consentito di ottenere l’auspicata evasione. Il dolo specifico di evasione rappresenta la finalità della condotta, ma il suo concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato.

Infine, l’inammissibilità del ricorso comporta che non possa tenersi conto della prescrizione maturata per il capo b) dopo la formazione del giudicato di condanna con la sentenza di secondo grado. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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