Furto in abitazione: palo e attenuante della minima partecipazione (Cass. pen. Sez. V n. 3018 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto in abitazione, l’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. non può essere riconosciuta a chi abbia svolto la funzione di palo, perché il suo contributo, pur di importanza minore rispetto a quello dei correi, facilita la realizzazione dell’attività criminosa, rafforza l’efficienza dell’opera degli esecutori materiali e ne garantisce l’impunità. L’effrazione della finestra per entrare in un’abitazione al fine di commettere il furto integra la circostanza aggravante dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione all’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. anche in assenza di danneggiamento o trasformazione della cosa. Non è manifestamente irragionevole, né sproporzionata, la scelta del legislatore di non prevedere una diminuzione di pena per il fatto di lieve entità, poiché il pericolo per la sicurezza individuale che giustifica l’ingresso nell’abitazione rende non arbitrario un trattamento sanzionatorio unitario.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado dell’imputata per il delitto di furto aggravato in abitazione. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la donna si aggirava all’esterno dello stabile condominiale mentre il correo si trovava all’interno dell’abitazione della persona offesa e ne asportava un televisore, uscendo poi attraverso la finestra forzata.

Avverso la sentenza di appello l’imputata ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la carenza di motivazione sul proprio contributo concreto, la qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, l’insussistenza dell’aggravante, la mancata concessione dell’attenuante della minima partecipazione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen. per la mancata previsione di una riduzione di pena per il fatto di lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il quarto motivo, rigettandoli. Dalle dichiarazioni del teste che aveva assistito alla scena emerge che l’imputata si aggirava nell’area condominiale con fare sospetto mentre il complice era nell’abitazione. La mancata segnalazione dell’arrivo del testimone non incide sul ruolo, poiché quest’ultimo aveva agito con rapidità senza che la donna se ne accorgesse.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’attenuante della minima partecipazione non spetta a chi, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di palo. Il contributo del palo, pur minore rispetto a quello dei correi, facilita la realizzazione dell’attività criminosa, rafforza l’efficienza dell’opera degli esecutori materiali e ne garantisce l’impunità, come affermato da Sez. 5 n. 21469 del 25.02.2021 e Sez. 2 n. 21453 del 05.03.2019.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, la quale ha escluso qualsiasi discrasia tra le dichiarazioni del teste e quelle della persona offesa. Il bene era stato portato al di fuori dell’abitazione prima di essere ricollocato, sicché correttamente il furto è stato qualificato come consumato.

Il terzo motivo è stato dichiarato infondato. L’effrazione della finestra per entrare nell’abitazione allo scopo di commettere il furto integra l’aggravante anche in assenza di danneggiamento o trasformazione della cosa, secondo Sez. 5 n. 20743 del 13.04.2010.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen., la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione normativa: l’articolo, introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 128 del 2001, ha trasformato il furto in abitazione da reato aggravato in reato autonomo, sottraendolo al bilanciamento delle circostanze. La successiva legge n. 103 del 2017 ha innalzato le pene e aggiunto il quarto comma. La Corte ha osservato che il furto in abitazione è reato plurioffensivo, a tutela non solo del patrimonio ma anche della sicurezza individuale e della sfera di inviolabilità e riservatezza. La scelta legislativa di un trattamento sanzionatorio unitario non è manifestamente irragionevole, poiché il pericolo per la sicurezza individuale che giustifica l’ingresso nell’abitazione esclude la sproporzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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