Bancarotta per distrazione: prelievi non giustificati e rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. V n. 26363 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la sentenza di appello che valorizzi la disponibilità esclusiva del conto bancario della società da parte dell’amministratore unico nel periodo dei prelievi, l’assenza di causale degli stessi e la mancanza di prova della loro destinazione a spese sociali, resiste alle censure di manifesta illogicità. La doglianza che si limiti a dedurre un’appostazione puramente contabile della restituzione delle somme, senza allegare l’effettivo rientro del denaro nella disponibilità della società, è generica e non prospetta il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva quando la consulenza di parte risulti acquisita e analizzata dal giudice di merito. Il requisito dell’elemento soggettivo e quello del pregiudizio concreto per i creditori possono desumersi dall’entità significativa dei prelievi e dalla loro collocazione in un periodo di grave difficoltà della società.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha assolto il ricorrente dall’imputazione di bancarotta per distrazione relativa alla liquidità di cassa e gli ha riconosciuto le attenuanti generiche in relazione all’altra ipotesi contestata, rideterminando la pena principale e quella accessoria. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo tre motivi: l’illogicità della motivazione sulla responsabilità per distrazione, la mancata valorizzazione di una consulenza tecnica di parte e l’insussistenza del dolo e del pericolo concreto della condotta. La questione approda in Cassazione dopo che il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità e la parte civile ha chiesto la rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato infondato. Sul primo motivo la Corte osserva che il giudice di appello, con argomento logico e non contestato, ha rilevato che nel periodo dei prelievi contestati il ricorrente era amministratore unico e aveva la disponibilità esclusiva del conto bancario della società. Dagli estratti conto non emerge la causale dei prelievi e manca la prova della destinazione delle somme a spese nell’interesse della società, difettando la prima nota di cassa e i registri delle schede contabili. La motivazione risulta adeguata in ordine all’oggettività delle condotte e alla loro riconducibilità all’imputato.
Sul secondo motivo il ricorrente erra nel dedurre il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., poiché la relazione di consulenza di parte risulta acquisita e analizzata dalla Corte d’appello. Il vero oggetto della censura è un vizio di motivazione, sul presupposto che dalle schede contabili emerga la restituzione delle somme prelevate. La sentenza impugnata rileva che i prelievi sono pacifici e che le somme non risultano destinate alla società. L’aspetto decisivo è che la difesa parla di un’appostazione puramente contabile della restituzione, senza riferimento all’effettività della stessa e al concreto rientro del denaro nella disponibilità della società. Da qui la genericità del motivo.
Infondato è anche il terzo motivo. La Corte d’appello ha motivato sulla materialità dei fatti e sulla loro attribuibilità, nonché sulla configurabilità dell’elemento soggettivo e di un concreto pregiudizio per i creditori. Il ragionamento è esente da vizi logico-giuridici: l’entità significativa dei prelievi e la loro collocazione temporale in un periodo di grave difficoltà della società sono idonei a dar conto di entrambi i requisiti della fattispecie. Manca qualunque confronto tra la motivazione e il ricorso, avulso dalle argomentazioni svolte dal giudice di appello.
Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La richiesta di liquidazione della parte civile è respinta: la genericità della memoria non ha offerto un effettivo contributo alla decisione, richiamandosi sul punto le Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022, e l’atto è tardivo, depositato sei giorni prima dell’udienza e oltre il termine di quindici giorni stabilito dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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