Pena illegale e aumento per continuazione con pene eterogenee (Cass. pen. Sez. II n. 26361 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non costituisce pena illegale, rilevabile in sede di legittimità, la pena concordata dalle parti nell’ambito di un patteggiamento che, in presenza di continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, sia stata determinata aumentando, per il reato satellite, anche la pena pecuniaria. Nei casi di reati puniti con pene detentive e pecuniarie posti in continuazione, l’aumento va effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, con eventuale ragguaglio ai sensi dell’art. 135 cod. pen., in ossequio al principio di legalità della pena. Il ricorso che censuri una pena espressamente richiesta dal medesimo imputato è, inoltre, proposto in carenza di interesse ed è per ciò solo inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta a un imputato per i reati di rapina e lesioni aggravate, previa esclusione della recidiva e riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: l’illegalità della pena in relazione all’aumento ex art. 81 cod. pen. per il delitto di lesioni, essendo stata irrogata anche una pena pecuniaria non prevista dalla comminatoria edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice e autonomo profilo. Anzitutto per carenza di interesse: il ricorrente censura una pena che egli stesso aveva espressamente richiesto nell’ambito del concordato, sicché difetta la titolarità dell’interesse a impugnare.
Nel merito, il motivo è comunque manifestamente infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui costituisce pena illegale, in primo luogo, quella che per specie o quantità non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice; in secondo luogo, quella determinata attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Nella specie nessuno di tali profili ricorre.
La Corte ricorda poi l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 40983 del 21/06/2018, secondo cui la continuazione è applicabile anche quando si tratti di reati puniti con pene eterogenee, detentive e pecuniarie, e in tal caso l’aumento per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, salvo eventuale ragguaglio ex art. 135 cod. pen., in ossequio al principio di legalità della pena e del favor rei.
Applicando il “decalogo” di Sez. U, Giglia, se il reato più grave è punito con pena congiunta e quello satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave. Nel caso concreto, le richieste concordate muovevano da una pena base per la rapina, ridotta per le attenuanti generiche, e nell’ulteriore segmento sanzionatorio ex art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione alle lesioni veniva computata anche la pena pecuniaria, procedendosi poi alla diminuzione per il rito.
La Corte conclude che la pena irrogata non è riconducibile alla nozione di pena illegale e che la pena pecuniaria è stata correttamente applicata anche al delitto di lesioni, nella esatta consistenza sollecitata dalle parti. Il procedimento è definito de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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