Riesame cautelare e gravi indizi nel delitto associativo (Cass. pen. Sez. 5 n. 914 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non sono invece censurabili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. L’individuazione del contesto in cui si è svolto un colloquio intercettato e dei riferimenti personali in esso contenuti costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo se fondata su criteri inaccettabili. Il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti della pronuncia, che costituisce un tutto coerente ed organico.
Il Fatto
Con ordinanza del 5 maggio 2025, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con cui il Gip aveva applicato a due indagati la misura cautelare della custodia in carcere, quali capi e promotori di un clan camorristico operante in un quartiere di Napoli, nonché per i reati fine rispettivamente ascritti. Uno dei due indagati, detenuto, era destinatario anche della contestazione di indebito utilizzo di un telefono all’interno del carcere. Avverso l’ordinanza del riesame i due proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla valutazione delle conversazioni intercettate e all’attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite e ribadendo che al giudice di legittimità spetta solo la verifica della congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica, non una rivalutazione del merito. Ha inoltre ricordato che l’interpretazione dei fatti comunicativi e l’individuazione del contesto dei colloqui intercettati è attività riservata al giudice di merito.
Quanto alla posizione del primo ricorrente, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato una serie di conversazioni dalle quali emergeva la sua rivendicazione di un ruolo apicale nel sodalizio camorristico, con affermazioni circa il controllo del territorio e la propria caratura criminale. Anche con riferimento all’estorsione aggravata, la Corte ha escluso manifeste illogicità nella ricostruzione del contributo consapevole dell’indagato, desunto dalla sua presenza sul luogo, dalla natura della richiesta e dall’intimidazione implicita derivante dall’appartenenza al clan.
Per il secondo ricorrente, la Corte ha rilevato che le conversazioni intercettate, intercorse con il fratello non detenuto e con un altro esponente del clan, erano state correttamente valutate come sintomatiche della conservazione del ruolo di reggente storico del sodalizio, nonostante lo stato di detenzione. L’uso di un telefono all’interno del carcere è stato ritenuto logicamente desumibile dal contenuto e dalle modalità dei colloqui, avvenuti al di fuori dei canali consentiti.
Infine, quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha riconosciuto che il tempo trascorso dai fatti deve essere considerato anche per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha ritenuto che nel caso di specie il lasso temporale fosse limitato e non suffragato da elementi concreti di abbandono del contesto criminale, essendo emersa una costante rivendicazione del proprio ruolo. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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