La competenza del giudice dell’esecuzione in sede di rinvio è irretrattabile (Cass. pen. Sez. 5 n. 4273 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 627, comma primo, cod. proc. pen., nel disporre che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce l’irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, principio di ordine generale e di valore assoluto. Detto principio si applica anche quando il provvedimento annullato sia un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione. Nessuna rilevanza assume, ai fini della competenza, la sopravvenienza di un’ulteriore sentenza di condanna irrevocabile, a meno che non ricorrano i fatti nuovi previsti dall’art. 25 cod. proc. pen., idonei a produrre un mutamento della qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella stabilita nella sentenza impugnata e dai quali derivi una diversa attribuzione di competenza o di giurisdizione.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva accolto l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate dall’istante, dichiarandoli riuniti.

Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo la violazione di legge processuale per essere la competenza a decidere spettante al Tribunale di Catanzaro, in quanto l’ultima sentenza passata in giudicato, che radica la competenza, era stata emessa da quel Tribunale ed era divenuta irrevocabile prima della presentazione dell’istanza di incidente di esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, disattendendo la questione relativa all’attribuzione della diversa competenza funzionale del giudice dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania era stato investito dalla sentenza di annullamento della prima sezione della Corte, sicché la relativa competenza era divenuta irretrattabile. La sentenza del Tribunale di Catanzaro, richiamata dall’ufficio ricorrente, non costituiva un evento sopraggiunto nella fase rescissoria del giudizio di rinvio, essendo divenuta irrevocabile prima della decisione rescindente del 25 ottobre 2024.

La Corte ha pertanto ribadito che l’unica eccezione al principio di irretrattabilità del foro commissorio risiede nell’eventualità che emergano nuove circostanze idonee a mutare la qualificazione giuridica del fatto, circostanze non ravvisabili nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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