Furto in supermercato, querela del direttore valida senza rappresentanza e lieve entità (Cass. pen. Sez. 4 n. 3599 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato commesso in danno di più persone, ai sensi dell’art. 122 cod. pen., è sufficiente che la querela sia proposta anche da una sola di esse, purché l’atto contenga chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile. Per il furto commesso all’interno di un esercizio commerciale, è legittimato a proporre querela il direttore del negozio, ancorché non munito di poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia. La mancata pronuncia del giudice d’appello su un motivo di gravame concernente il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. integra il vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. e riqualificato l’aggravante della destrezza in quella di minorata difesa, confermando la condanna per furto aggravato in concorso. L’imputata aveva sottratto beni da diversi negozi all’interno di un centro commerciale, occultandoli in grossi borsoni, ed era stata sorpresa dalla polizia giudiziaria.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’improcedibilità dell’azione penale per invalidità della querela e la mancata motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, concernente la dedotta improcedibilità dell’azione penale. In ragione dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, il furto aggravato è divenuto perseguibile a querela. Tuttavia, essendo stato contestato un unico reato di furto, commesso in danno di più persone, trova applicazione l’art. 122 cod. pen., secondo cui il reato è punibile anche se la querela è proposta da una sola delle persone offese.

La Corte ha inoltre precisato che, per il furto commesso all’interno di un esercizio commerciale, la legittimazione a proporre querela spetta al direttore del negozio, anche se non munito di poteri di rappresentanza, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, richiamando i precedenti di Sez. 4 n. 8094 del 2014 e Sez. 5 n. 3736 del 2019. Nel caso di specie, il verbale di querela sporto dal direttore del negozio conteneva chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile.

La Corte ha, invece, ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d’appello non aveva fornito alcuna risposta alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., né aveva riportato la censura tra i motivi di gravame. Tale omissione integra il vizio di motivazione.

La sentenza è stata, pertanto, annullata con rinvio limitatamente alla questione dell’attenuante, con rigetto del ricorso nel resto e declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di penale responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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