Bancarotta documentale e dolo specifico: annullato l’automatismo presuntivo (Cass. pen. Sez. V n. 17989 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili, per la cui sussistenza è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa rispetto a quella della fraudolenta tenuta delle scritture, che integra invece un’ipotesi di reato a dolo generico. Il dolo specifico non può essere desunto automaticamente dalla sola consapevolezza, in capo all’amministratore, dell’obbligo di tenere correttamente le scritture contabili. Esso può essere provato con metodo logico-presuntivo, valorizzando il collegamento inferenziale con l’accertata responsabilità per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di amministratore di una società dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto i libri e le altre scritture contabili, così impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna, desumendo il dolo dell’agente dalla consapevolezza che la sua condotta avrebbe reso impossibile la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della fallita. Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, censurando la motivazione della pronuncia impugnata. I giudici di legittimità hanno rammentato che la giurisprudenza consolidata distingue, nell’ambito dell’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., tra la condotta di occultamento delle scritture contabili – che richiede il dolo specifico di pregiudicare i creditori – e la condotta di fraudolenta tenuta delle scritture, che è invece un reato a dolo generico. La motivazione della Corte territoriale è stata giudicata viziata poiché ha operato una commistione tra queste due distinte fattispecie, omettendo di indicare gli elementi concreti da cui sarebbe stato possibile desumere il dolo specifico.

La Corte ha inoltre evidenziato che, nel caso di specie, essendo stata contestata la sola bancarotta documentale e non anche quella patrimoniale, sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata sul dolo. È stato precisato che il collegamento inferenziale tra i due reati, che di regola consente di desumere il dolo della condotta documentale dall’accertata responsabilità per atti distrattivi, viene meno quando manca la contestazione della bancarotta patrimoniale.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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