Inammissibile il ricorso che non critica la motivazione di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 4965 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Le censure restano generiche e solo apparenti, sicché il controllo di legittimità non può essere attivato. Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo in presenza di una motivazione affetta da evidente illogicità, non essendo necessario che il giudice di merito prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito valorizzi il danno cagionato alla persona offesa e l’approfittamento delle condizioni di minorata difesa.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, negando sia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche.

Investita del ricorso, la Sez. VII è chiamata a verificare se i motivi prospettati assolvano l’onere di critica argomentata imposto al ricorrente in sede di legittimità, o se si risolvano in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate dal giudice di appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa. La Corte lo dichiara inammissibile: i motivi ripropongono pedissequamente quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, omettendo la funzione tipica di una critica argomentata. La Corte d’appello, a pagina 9 della sentenza impugnata, ha indicato le risultanze dell’istruttoria dibattimentale in forza delle quali è stata affermata la penale responsabilità.

Il secondo motivo censura la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen. La Corte lo reputa manifestamente infondato, perché non si confronta con le ragioni che hanno condotto la Corte di merito a negare l’istituto. I giudici di appello, a pagina 10, hanno indicato plurimi elementi ostativi, tra cui il danno cagionato alla persona offesa e l’avere approfittato delle condizioni di minorata difesa.

Il terzo motivo contesta il diniego delle attenuanti generiche. La Corte lo dichiara non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pagina 11 della sentenza impugnata). Richiama il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2 n. 3609 del 2011; Sez. 6 n. 34364 del 2010; Sez. 2 n. 23903 del 2020; Sez. 5 n. 43952 del 2017). La Corte di merito ha escluso il beneficio valorizzando le modalità della condotta e il precedente specifico, da cui emerge la tendenza a condotte di tal fatta.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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