Misure di prevenzione: irretroattività e pericolosità qualificata i-bis (Cass. pen. Sez. V n. 2734 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il principio di irretroattività della legge penale non è invocabile, poiché la loro natura preventiva le assimila alle misure di sicurezza e le sottopone al regime dell’art. 200, comma 1, cod. pen., con riferimento alla normativa vigente al momento della loro applicazione, coincidente con la pronuncia di primo grado. Ne consegue che la pericolosità qualificata di cui all’art. 4, lett. i-bis), d.lgs. n. 159/2011, introdotta dalla legge n. 161/2017, è applicabile anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il giudice può qualificare diversamente la pericolosità rispetto alla proposta, purché su identici elementi di fatto e nel pieno contraddittorio. In sede di appello, l’attualità della pericolosità sociale va riferita al giudizio di primo grado, ma la motivazione deve tener conto della distanza temporale tra i gradi e della risalente datazione dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 6 giugno 2024, che aveva confermato il decreto del Tribunale della stessa città applicativo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di due anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

L’impugnativa si articola in tre motivi: l’illegittima applicazione della pericolosità qualificata ex art. 4, lett. i-bis), d.lgs. n. 159/2011, per asserita applicazione retroattiva della norma introdotta dalla legge n. 161/2017; il malgoverno della pericolosità generica ex artt. 1, lett. b) e 4, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, per non essere i proventi delittuosi una componente significativa del reddito; l’assenza di attualità della pericolosità sociale, in ragione della risalente datazione dei fatti e della intervenuta collaborazione processuale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, per la maggiore ampiezza dello spettro di accertamento della pericolosità generica rispetto a quella qualificata. Il motivo è inammissibile: il ricorrente concentra la censura sui soli delitti di corruzione, mentre la Corte territoriale aveva espressamente richiamato anche i reati fiscali, le bancarotte fraudolente e l’associazione per delinquere finalizzata alla loro commissione, quali reati lucrogenetici suscettibili di asseverare la tesi dei proventi illeciti. Tale rilievo decisivo non ha ricevuto specifica contestazione critica.

Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza secondo cui, in tema di misure di prevenzione, l’avviso di fissazione dell’udienza non deve necessariamente indicare il tipo di pericolosità, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto. Non si configura violazione del principio di correlazione quando il provvedimento applicativo ritenga sussistente una categoria di pericolosità diversa o ulteriore, purché su identici elementi di fatto e nel pieno contraddittorio, come avvenuto nel caso di specie in entrambi i gradi.

La Corte ribadisce che il principio di irretroattività non è invocabile per le misure di prevenzione, assimilate alle misure di sicurezza e soggette all’art. 200, comma 1, cod. pen., con riferimento alla normativa vigente al momento dell’applicazione. Il principio, già enunciato in tema di confisca per il delitto di usura, vale anche per la pericolosità qualificata introdotta dalla legge n. 161/2017: il ricorrente si era reso artefice di fatti di associazione per delinquere finalizzata anche alla corruzione, oggetto di sentenza di applicazione della pena, contestati come reiterati dal 2012 al 2016.

Infine, il terzo motivo è rigettato. La valutazione di attualità della pericolosità va riferita al giudizio di primo grado, ma la motivazione deve considerare l’anomala distanza tra i gradi e la risalente datazione dei fatti. La Corte territoriale ha correttamente valorizzato il lungo arco temporale di almeno dieci anni di condotte delittuose eterogenee, rispetto al quale l’allegata collaborazione processuale non dimostra la definitiva e irreversibile presa di distanza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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