La bancarotta documentale specifica richiede il dolo specifico, non quello generico (Cass. pen. Sez. 5 n. 19353 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, consistente nella sottrazione, distruzione o occultamento, anche parziale, dei libri e delle scritture contabili, ovvero nell’omessa tenuta degli stessi, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il dolo generico è, invece, sufficiente per la diversa fattispecie della fraudolenta tenuta delle scritture, che presuppone l’esistenza e il rinvenimento dei libri contabili, tenuti in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. I giudici di merito non possono confondere le due condotte, strutturalmente diverse sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, dovendo correlare all’elemento oggettivo accertato il corrispondente elemento soggettivo.

Il Fatto

L’imputato, nella qualità di amministratore unico di una società dichiarata fallita, era stato condannato per il delitto di bancarotta societaria fraudolenta di tipo documentale. La contestazione gli aveva ascritto di avere occultato o comunque sottratto al fallimento, almeno in parte, i libri e le scritture contabili, e di avere tenuto quelli rinvenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado. Il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse dell’imputato, aveva dedotto la mancata riqualificazione della condotta in bancarotta semplice documentale e il difetto del dolo specifico, avendo i giudici di merito ritenuto sufficiente il dolo generico.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo concernente l’elemento soggettivo del reato. Ha preliminarmente osservato come i giudici di merito avessero concentrato l’accertamento sulla condotta di sottrazione parziale delle scritture contabili, senza occuparsi della contestuale ipotesi di tenuta irregolare delle stesse.

La Corte ha, quindi, richiamato il consolidato discrimine tra le due fattispecie previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.: la prima parte della disposizione punisce la condotta di sottrazione, distruzione, falsificazione od omissione della tenuta delle scritture, che richiede il dolo specifico; la seconda parte incrimina la tenuta delle scritture in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, fattispecie a dolo generico, che presuppone libri contabili effettivamente esistenti e rinvenuti.

L’opzione per la bancarotta documentale cd. specifica, come operata dal giudice di merito, avrebbe dovuto implicare la necessaria verifica della sussistenza del dolo specifico, mentre le sentenze di merito avevano ritenuto comprovato soltanto il dolo generico. La Corte ha evidenziato come sia ormai superata l’ermeneutica che equiparava le diverse condotte, ritenendo sufficiente l’accertamento anche di una sola di esse accompagnato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Gli elementi dai quali desumere l’uno o l’altro coefficiente soggettivo, ha chiarito la Corte, non possono coincidere con la mera scomparsa dei libri o con la loro irregolare tenuta. La prova del dolo specifico ben può, tuttavia, fondarsi su una logica presunzione allorché l’irregolare od omessa tenuta della contabilità risulti funzionale all’occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale.

L’ibrida motivazione delle sentenze di merito, frutto della confusione tra le due fattispecie incriminatrici, ha pertanto determinato l’annullamento con rinvio, affinché la Corte territoriale correli all’elemento oggettivo accertato il corrispondente elemento soggettivo e valuti l’eventuale riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217 legge fall.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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