Bancarotta documentale fraudolenta: dolo specifico desunto dalla condotta complessiva (Cass. pen. Sez. V n. 21174 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico di pregiudizio ai creditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta. L’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari è elemento costante della fattispecie e va tenuto distinto dal dolo specifico. La condotta collaborativa del ricorrente, consistita nella consegna di parte della documentazione e nell’indicazione di ulteriori luoghi di reperimento, non esclude il dolo specifico quando, per gli anni oggetto di contestazione, le scritture non siano state né tenute né consegnate.

Il Fatto

La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro nei confronti dell’amministratore unico e socio unico di una società dichiarata fallita. Le imputazioni riguardavano la bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto e distrutto libri e scritture contabili obbligatorie relative agli anni 2014 e 2015 e per avere omesso di dichiarare l’esistenza di un conto corrente societario; la bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto risorse finanziarie mediante l’accensione di conti correnti e il trasferimento di somme dal conto societario a quello personale; ulteriori distrazioni patrimoniali, per avere occultato e dissipato il parco automezzi.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione di legge sull’elemento soggettivo della bancarotta documentale, l’erronea applicazione della legge in relazione alla bancarotta distrattiva, il vizio di motivazione sul trattamento dei beni aziendali e la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio di integrazione reciproca delle motivazioni di primo e secondo grado, ove conformi nelle valutazioni. Le due pronunce di merito costituiscono un unico corpo decisionale, leggibile congiuntamente, sì che eventuali lacune del giudizio di appello possono essere colmate con la motivazione di primo grado.

Sul primo motivo, relativo all’art. 216, comma 1, n. 2, L.F., la Corte richiama la distinzione tra le due fattispecie alternative: la sottrazione, omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri contabili richiede il dolo specifico; la fraudolenta tenuta della contabilità presuppone un accertamento sui libri rinvenuti ed esaminati e richiede il dolo generico. Nel caso concreto, né libri né scritture erano stati rinvenuti per gli anni contestati, con conseguente correttezza della qualificazione.

La Corte conferma che integra la bancarotta documentale fraudolenta, e non quella semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. Tale scopo può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo.

Quanto alla dedotta condotta collaborativa, la Corte ne ribadisce l’irrilevanza: per gli anni oggetto di contestazione non risultano consegnate né istituite scritture contabili. La regolare tenuta per gli anni precedenti non è oggetto di contestazione.

Sul secondo e terzo motivo, la Corte reputa le censure meramente reiterative di doglianze già disattese in appello con motivazione congrua. L’omessa comunicazione al curatore dei conti correnti, l’accensione di un conto occulto e il prelevamento successivo alla dichiarazione di fallimento vengono letti come ulteriore dimostrazione dell’intento distrattivo. Quanto al parco automezzi, la Corte conferma la mancanza di scrittura di cessione ai dipendenti e la dimostrazione della distrazione, anche per le condotte realizzate dopo la declaratoria di fallimento.

Sul quarto motivo, dichiarato manifestamente infondato, la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., e che la censura volta a una nuova valutazione della congruità è inammissibile. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *