Esigenze cautelari attuali valutate con il rischio di reiterazione (Cass. pen. Sez. III n. 25826 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice del riesame e la Corte di cassazione possono desumere la concretezza e attualità delle esigenze cautelari dal pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, apprezzato alla luce delle modalità e della pluralità delle condotte illecite contestate. Non è necessario che le esigenze cautelari siano fondate su elementi sopravvenuti ai fatti, quando il quadro indiziario e la condotta provvisoriamente contestata rendono manifesto un rischio concreto e attuale. Il rigetto del ricorso consegue alla infondatezza del motivo che censura la carenza motivazionale dell’ordinanza.
Il Fatto
Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta proposta dall’indagato avverso la misura della custodia cautelare in carcere disposta il precedente 26 giugno 2025 dal Gip del medesimo Tribunale, in relazione a reati in materia di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, legate al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e al pericolo di inquinamento probatorio. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando il difetto di motivazione sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ossia della verifica che il pericolo di reiterazione sia ancora presente al momento della decisione e non solo riferito al passato.
Il ricorrente aveva sostenuto che i reati contestati risalivano al periodo compreso fra l’ottobre 2021 e il febbraio 2022 e che egli era incensurato, traendo da ciò l’assenza di un pericolo attuale.
La Corte non accoglie questa prospettazione. Una volta accertati i gravi indizi di colpevolezza, non contestati specificamente, e una volta rilevata la pluralità di condotte in materia di stupefacenti ascritte all’indagato, il rischio di reiterazione di reati della stessa specie risulta concretamente apprezzabile. La Corte valorizza il ruolo non marginale assunto nella vicenda, reso evidente dalla reiterazione delle condotte.
La motivazione dell’ordinanza impugnata supera quindi il vaglio di legittimità: la carenza motivazionale dedotta non risulta sussistente, poiché il Tribunale ha dato conto sia degli indizi sia delle esigenze cautelari, collegando il pericolo di reiterazione alle modalità della condotta contestata.
Il motivo è pertanto giudicato infondato e il ricorso, su conforme conclusione del Procuratore generale, viene rigettato.
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Nota della Redazione
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