Misure cautelari: tempo silente neutro e patteggiamento non incidono sul periculum (Cass. pen. Sez. IV n. 28357 del 25.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza impongono una verifica costante della perdurante idoneità della misura a fronteggiare le esigenze che concretamente residuino, secondo il canone della minor compressione possibile della libertà personale. Il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca o della modifica deve tradursi in elementi di sicura valenza sintomatica, non valutati in precedenza, idonei a mutare il quadro cautelare. Il mero decorso del tempo ha valore neutro, salvo che sia accompagnato da ulteriori circostanze incidenti sulle esigenze da salvaguardare. La decisione favorevole resa verso un coindagato può giustificare una rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, da vagliare in maniera individualizzata. La richiesta di patteggiamento, di per sé, non evidenzia un atteggiamento di resipiscenza idoneo a riflettersi positivamente sul quadro cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento nel quale gli erano contestati dieci capi di imputazione ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, oltre al reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 895/1967. La difesa aveva chiesto la sostituzione della misura, allegando la possibilità di svolgere attività lavorativa presso una ditta della quale l’indagato era già stato dipendente e l’inadeguatezza della misura più afflittiva rispetto al tempo trascorso dall’ultima condotta contestata.
Il Tribunale di Firenze, in sede di appello cautelare, aveva respinto il gravame, ritenendo che gli elementi allegati non costituissero fatti nuovi e che il decorso del tempo, di per sé, non giustificasse la sostituzione. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto che il tema devoluto è limitato alla valutazione delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, alla luce degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., non essendo contestata la gravità indiziaria. Richiamando le Sezioni Unite n. 16085 del 2011 e la Sez. II n. 10383 del 2022, ribadisce che proporzionalità e adeguatezza operano come parametri di commisurazione tanto al momento dell’adozione del provvedimento quanto per tutta la sua durata.
Quanto alla tecnica della motivazione per relationem, il ragionamento del Tribunale è coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza. La Corte richiama la Sez. III n. 34481 del 2025, che ha ritenuto legittima tale tecnica anche ai fini dello scrutinio ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., e la Sez. VI n. 4285 del 1992. Nella specie, il giudice territoriale non si è limitato al rinvio all’ordinanza genetica, ma ha valorizzato la gravità dei fatti, la personalità dell’indagato e il suo stabile inserimento in una rete di narcotrafficanti.
In ordine al fattore temporale, la risposta del Tribunale è osservante dei principi consolidati. Il c.d. tempo silente va valutato dal giudice che emette l’ordinanza, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione. L’unico tempo rilevante è quello trascorso dall’applicazione della misura, qualificabile come fatto sopravvenuto solo in presenza di ulteriori elementi, secondo la Sez. II n. 12807 del 2020 e la Sez. IV n. 13895 del 2020.
Quanto agli elementi nuovi, la Corte esclude che la decisione favorevole verso un coindagato possa integrare fatto nuovo: può giustificare una rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, da apprezzare individualmente (Sez. II n. 54298 del 2016; Sez. II n. 20281 del 2016). Il Tribunale aveva peraltro rilevato che la disparità di trattamento era stata solo genericamente prospettata, senza produzione del provvedimento.
Infine, la richiesta di patteggiamento non evidenzia alcun atteggiamento di resipiscenza idoneo a incidere sul quadro cautelare, avendo il Tribunale dato risalto ai precedenti e ai lunghi periodi di reclusione che non hanno sortito effetti deterrenti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.