Nessuna responsabilità del titolare per esercizio abusivo della professione del terzo (Cass. pen. Sez. VI n. 7100 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio abusivo della professione di farmacista, il titolare della parafarmacia non risponde del fatto commesso dal soggetto non abilitato in sua assenza quando non abbia determinato né deliberatamente consentito la condotta, né impartito direttive affinché la stessa fosse posta in essere. La mera titolarità dell’esercizio non integra una posizione di garanzia idonea a fondare un concorso, omissivo o commissivo, nel reato altrui, sotto il profilo causale e della riferibilità psicologica. Il delitto di esercizio abusivo della professione costituisce norma penale in bianco che si salda, per le parafarmacie, con l’art. 5 d.l. n. 223 del 2006.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto la responsabilità della titolare di una parafarmacia per il delitto di esercizio abusivo della professione di farmacista. La sorella, non abilitata, in sua assenza aveva dispensato due farmaci da banco, in violazione dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 223 del 2006. Il giudice di merito aveva applicato la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Avverso la pronuncia la titolare ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La ricorrente ha sostenuto l’assenza di prova sulla propria partecipazione, materiale o morale, all’illecito commesso dalla sola sorella e sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. Il giudice di merito le avrebbe attribuito una posizione di garanzia non prevista dalla norma penale, rendendola responsabile del fatto altrui.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto fondato il ricorso. Muovendo dall’orientamento costante in tema di esercizio abusivo della professione (Sez. 4 n. 28174 del 23.06.2021; Sez. 6 n. 12539 del 12.02.2020), la Corte ha individuato il bene tutelato nell’interesse generale a che determinate professioni siano esercitate solo da soggetti dotati di competenza tecnica verificata mediante attestazione di idoneità o iscrizione in albo.
Il delitto costituisce pertanto norma penale in bianco, che si salda con le disposizioni di settore. Per le parafarmacie il riferimento è l’art. 5 d.l. n. 223 del 2006, che consente la vendita di farmaci da banco e di automedicazione subordinandola, al comma 2, alla presenza e assistenza personale e diretta di uno o più farmacisti abilitati. La presenza del professionista è necessaria solo quando si commercializzano medicinali, non per gli altri beni.
Nel caso concreto sussiste il fatto materiale: la vendita di medicinali, atto riservato in via esclusiva alla categoria, è avvenuta ad opera di persona priva dei requisiti e in assenza della titolare, unica legittimata. Manca però la prova che quest’ultima abbia determinato, o deliberatamente consentito, la condotta dell’esecutrice materiale, o le abbia impartito direttive.
Ne consegue l’esclusione di qualsiasi responsabilità concorsuale, omissiva o commissiva, sotto il profilo causale e della riferibilità psicologica. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputata non ha commesso il fatto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.