Esigenze cautelari, il riesame può integrare ma non completare la motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 38431 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il tribunale del riesame esercita un potere-dovere di integrazione della motivazione della ordinanza genetica, ma non può mai completare una motivazione che sia priva del contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di una autonoma valutazione. Ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale annulla l’ordinanza quando la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, dei gravi indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Il potere di integrazione presuppone dunque un impianto motivazionale già esistente, che il riesame può sviluppare e rendere più puntuale, ma non sostituire integralmente.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari per gravi indizi in ordine a reati in materia di stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativi a episodi di detenzione, commercio e trasporto di cocaina e di marijuana.
Il ricorrente ha impugnato per cassazione lamentando la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale del riesame avrebbe integrato una motivazione inesistente nell’ordinanza genetica in punto di esigenze cautelari. Ha aggiunto che i precedenti penali risalivano a oltre un decennio prima e che le condotte risalivano a quattro anni prima, in contesti estranei alla criminalità organizzata, con conseguente esclusione della concretezza e dell’attualità del pericolo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il ricorso, proposto con riguardo alle sole esigenze cautelari, e lo ha ritenuto infondato. I reati ascritti rientrano in un nutrito elenco di reati fine in materia di stupefacenti, nel quadro di attività criminali riconducibili a un più ampio contesto associativo. Il G.i.p. ha trattato i singoli episodi in specifici passaggi dell’ordinanza e ha svolto considerazioni sulle esigenze cautelari, sviluppando un’analisi complessiva estesa anche ad altri reati, tra cui quello associativo e quello relativo al traffico di stupefacenti aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Con riferimento al pericolo concreto e attuale di recidiva, il G.i.p. ha rimarcato la gravità delle attività delittuose, l’elevato numero di reati commessi nel periodo di monitoraggio, l’escalation in termini di progressiva gravità, l’ambito associativo e la perduranza dei rapporti, la riconducibilità delle attività illecite a contesti di criminalità organizzata locale e la personalità degli indagati desumibile dalle modalità delle condotte e dai precedenti penali.
Ne deriva, secondo la Corte, che il G.i.p. ha reso una motivazione, sia pure omnicomprensiva, nella quale è presente la valutazione anche della posizione del ricorrente, al quale sono ascritti gravi fatti di detenzione, commercio e trasporto di stupefacente in concorso con soggetti contigui ad ambienti della criminalità organizzata. Gli episodi contestati rientrano nel contesto delle attività dell’associazione dedita al traffico di stupefacenti, ancorché al ricorrente non sia stata contestata la partecipazione associativa.
La Corte ha quindi confermato il criterio di diritto già espresso dalla Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019: il tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare la motivazione dell’ordinanza cautelare priva del contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante. Nel caso concreto il Tribunale ha fatto buon uso di tale potere, sviluppando dall’ordinanza genetica puntuali osservazioni sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, sulla base della personalità negativa del ricorrente, gravato di plurimi precedenti anche specifici, della professionalità mostrata nel taglio dello stupefacente e del contesto associativo.
Il ricorrente non si è confrontato con tale parte della motivazione, formulando l’eccezione sulla concretezza e attualità del pericolo in modo perplesso e ipotetico rispetto alla asserita assenza di motivazione nella ordinanza genetica, e non rispetto alla motivazione dell’ordinanza impugnata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.