Attenuanti generiche e tenuità del fatto: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 32065 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in materia di mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e di mancata concessione delle attenuanti generiche, solleciti una rivalutazione del merito, non essendo il sindacato di legittimità demandato alla Corte volto a verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, ma solo a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Milano che, nell’escludere la contestata recidiva, aveva confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui all’art. 497-bis cod. pen. Nel ricorso, l’imputato deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato l’orizzonte del proprio sindacato, richiamando il principio per cui il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. In tal senso, la verifica demandata al giudice di legittimità deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite Petrella del 2003.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. I giudici di merito avevano infatti escluso l’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto sulla scorta della valutazione delle concrete modalità della condotta, della sua concreta offensività e dell’inserimento del fatto in un più ampio progetto criminoso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità. Il diniego era stato motivato facendo riferimento a elementi decisivi quali le modalità della condotta, la quantità di beni di sospetta provenienza delittuosa, il grado del dolo e la spiccata capacità a delinquere. Tale motivazione è stata ritenuta esente da evidenti illogicità, non essendo necessario che il giudice di merito prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 497-bis c.p.
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso