Recidiva reiterata e attenuanti: comparazione scissa e divieto di prevalenza (Cass. pen. Sez. VII n. 32931 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di circostanze, qualora tra le attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata ve ne sia una per la quale non opera il divieto di prevalenza di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen., il giudizio di comparazione va scisso in due momenti successivi e condotto con modalità differenziate. Una volta bilanciate in termini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali vige il divieto, si applica la diminuzione sulla pena base per l’altra, se ritenuta prevalente. La regola opera anche quando la comparazione riguardi circostanze attenuanti generiche riconosciute dal giudice di primo grado e non richiamate dal giudice d’appello nel rideterminare il trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, contestato per la cessione di una dose di eroina e la detenzione, per poi cedere, di una dose di hashish. Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
Con l’unico motivo deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Sostiene che, pur essendogli stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice avrebbe omesso di considerare, nella determinazione della pena, le circostanze attenuanti generiche già riconosciutegli in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di concorso di circostanze, quando tra le attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata ve ne sia una non soggetta al divieto di prevalenza — nella specie l’attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n. 73 del 2020 — il giudizio di comparazione si articola in due momenti distinti: dapprima l’equivalenza per le circostanze coperte dal divieto, poi la diminuzione per l’altra, ove ritenuta prevalente (Sez. VI n. 42568 del 28.09.2022).
Nel caso concreto la Corte territoriale ha muovendo dalla medesima pena base di otto mesi di reclusione già fissata dal giudice di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale. Trattandosi di recidiva qualificata, il giudizio di comparazione non poteva concludersi con la prevalenza delle attenuanti, ma unicamente con la loro equivalenza.
Il giudice d’appello si è dunque attenuto ai limiti imposti dalla legge, senza incorrere in alcun errore nella determinazione della pena. Ha poi ridotto la pena base per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., operando la diminuzione per la seconda circostanza attenuante dopo aver bilanciato in termini di equivalenza le generiche con la ritenuta recidiva, stante il divieto di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), consegue la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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