Omesso versamento ritenute: notifica irregolare della diffida non esclude reato (Cass. pen. Sez. 3 n. 1077 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si consuma alla scadenza del termine ultimo previsto per il pagamento, senza che la mancata o irregolare notifica dell’avviso di accertamento della violazione possa incidere sulla sua sussistenza. La regolare comunicazione dell’avviso, o di atto equipollente quale il decreto di citazione a giudizio, rileva esclusivamente ai fini della causa di non punibilità. Qualora l’avviso non sia stato notificato e il decreto di citazione non contenga gli elementi essenziali propri di detto avviso, deve ritenersi tempestivo il versamento delle ritenute effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, potendo il giudice assegnare un termine di tre mesi per il pagamento del dovuto e disporre il rinvio della trattazione del procedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva assolto l’imputata, perché il fatto non sussiste, dal reato di omesso versamento delle ritenute contestato dal 16 gennaio al 16 dicembre 2018. Il giudice di merito aveva reputato che le risultanze dibattimentali non consentissero di stabilire con certezza se l’imputata avesse effettivamente ricevuto la diffida che l’INPS aveva tentato di farle recapitare, trattandosi di notifica eseguita in un indirizzo diverso da quello di residenza.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l’erronea applicazione della legge penale sostanziale. Secondo l’ufficio requirente, il reato si era già consumato e l’eventuale omessa notifica della diffida avrebbe potuto incidere soltanto sulla facoltà del datore di lavoro di adempiere e beneficiare della causa di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la rilevanza della prossima prescrizione. Il termine prescrizionale è di sei anni, decorrente dalla scadenza originaria dell’obbligo di pagamento, trattandosi di reato istantaneo che si consuma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi omessi. Nel caso di specie, la prescrizione sarebbe maturata solo il 16 luglio 2026.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la mancanza del formale avviso di accertamento, o di un atto equipollente, non impedisce la procedibilità dell’azione penale. L’omessa comunicazione incide esclusivamente sulla possibilità per l’interessato di fruire della causa di non punibilità, la quale costituisce una fattispecie a formazione progressiva. Essa può completarsi nel corso del giudizio con la notifica del decreto di citazione, purché questo contenga l’indicazione di tutti gli elementi essenziali dell’avviso: il periodo di omesso versamento, l’importo dovuto, la sede dell’ente presso cui effettuare il pagamento e l’avviso della possibilità di fruire della causa di non punibilità.
La Corte ha precisato che, qualora la comunicazione non sia stata ritualmente effettuata e il decreto di citazione non presenti gli elementi propri dell’avviso, il versamento delle ritenute effettuato dall’imputato nel corso del giudizio deve ritenersi tempestivo. In tale evenienza, il giudice può assegnare un termine di tre mesi per consentire il pagamento, disponendo il rinvio della trattazione del procedimento. Tale orientamento è stato ribadito richiamando i precedenti giurisprudenziali delle Sez. 3, n. 23914 del 2014 e Sez. 3, n. 44529 del 2018.
La censura del Procuratore è stata, quindi, ritenuta fondata. Il Tribunale aveva erroneamente desunto l’insussistenza del fatto dalla dubbia regolarità della notifica, trascurando che l’indirizzo in questione era il medesimo presso cui era stato successivamente notificato il decreto penale di condanna, tempestivamente opposto. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio, per consentire al giudice del merito di accertare la regolarità della notifica e, all’esito, rimettere l’imputata in termini per il versamento o adottare ogni altra decisione sul merito dell’imputazione.
Nota della Redazione
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