Bancarotta fraudolenta e dolo dell’extraneus: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 5 n. 909 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persona estranea nel reato proprio di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus consiste nella volontarietà della condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare solo sul piano probatorio quale indice della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad un delitto tributario e rideterminava la pena per i residui reati. La ricorrente, amministratore della spa Velo, era stata condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto dal patrimonio della srl CMR Industries la somma versata per l’acquisto di una inesistente alesatrice e per bancarotta impropria per avere cagionato il dissesto della spa Velo esponendo nei bilanci fatti non rispondenti al vero, nonché per bancarotta patrimoniale per la distrazione di somme pagate per l’acquisto di un’altra inesistente macchina.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di legittimo impedimento del difensore, rilevando la correttezza del bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo, anche in ragione dell’imminente scadenza del termine di prescrizione. Quanto al primo motivo, relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo H, il Collegio ha ritenuto la censura inammissibile perché versata in fatto, ribadendo che la cessione solo formale della macchina, con il pagamento del prezzo senza consegna, configura la distrazione della somma versata. La consapevolezza e la compartecipazione della ricorrente erano provate dalla presenza dell’atto di cessione e dalla percezione del corrispettivo.

La Corte ha quindi richiamato il principio per cui il dolo del concorrente extraneus non richiede la conoscenza del dissesto, ma solo la volontarietà dell’apporto con la consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale. In ordine alla bancarotta impropria per falso in bilancio, la Suprema Corte ha ritenuto generiche le censure difensive, che non confutavano la motivazione della Corte di merito sul superamento delle soglie di rilevanza penale, la cui valutazione deve riguardare il bilancio di ogni esercizio nel suo complesso e non le singole voci parcellizzate. Il Collegio ha infine dichiarato inammissibili i motivi afferenti al trattamento sanzionatorio, in quanto la mancata concessione delle attenuanti generiche e la graduazione della pena risultavano sorrette da motivazione esente da manifesta illogicità, con adeguata considerazione dell’aumento per la continuazione e della durata delle pene accessorie in relazione ai passivi fallimentari e all’intensità del dolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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