Specificità dei motivi di appello parametrata all’argomentazione del giudice di primo grado (Cass. pen. Sez. 6 n. 11369 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Tale principio si applica all’appello al pari del ricorso per cassazione, richiedendosi una critica articolata che si confronti con l’iter argomentativo del giudice di prime cure.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena, che aveva condannato l’imputato per il reato di evasione di cui all’art. 385, terzo comma, cod. pen. Il giudice territoriale ha ritenuto i motivi di gravame generici e aspecifici, in quanto non si confrontavano con le argomentazioni del primo giudice in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto e di diniego delle attenuanti generiche.

Avverso tale ordinanza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’atto di appello recava un’adeguata e non aspecifica critica della decisione di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. L’esame dell’atto di appello, confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado, dimostra che le censure difensive erano generiche e omissive, non offrendo una critica articolata alle risultanze probatorie e agli argomenti posti a fondamento della condanna.

La Corte ha evidenziato che la valutazione della Corte territoriale è rimasta nell’ambito della verifica di specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi, uniformandosi all’indirizzo di legittimità espresso dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, Galtelli. Secondo tale principio, l’appello è inammissibile quando non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata, essendo l’onere di specificità d’ufficio parametrato alla completezza dell’argomentazione avversata.

Quanto al primo profilo di ricorso, la Corte ha ritenuto immune da censure il percorso argomentativo del giudice territoriale. Il motivo di appello non si confrontava con i rilievi del primo giudice circa la durata dell’allontanamento dagli arresti domiciliari, idonea a escludere la ridotta offensività del fatto e quindi la configurabilità della non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte ha altresì rilevato che l’atto di appello non si confrontava con la valutazione negativa espressa dal primo giudice, che aveva argomentato il diniego sulla base del comportamento di totale indifferenza dell’imputato rispetto alle prescrizioni cautelari e dell’assenza di elementi positivi valutabili. Il ricorso tendeva pertanto a recuperare sul piano argomentativo le lacune dell’atto di appello, ciò che non è consentito in sede di legittimità.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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