Riforma in pejus e motivazione rafforzata: annullamento per carenza assoluta (Cass. pen. Sez. 1 n. 5408 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce vizio di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa indicazione, da parte del giudice d’appello che riformi in pejus la sentenza assolutoria, delle ragioni per cui una medesima prova documentale, già valutata dal primo giudice come espressione di un legittimo desiderio, venga successivamente qualificata come assistita da biasimevoli motivi. In tale evenienza, la motivazione deve ritenersi “assente” e non semplicemente carente, in quanto il giudice del gravame non illustra i passaggi logici del proprio diverso convincimento. Non sussiste invece la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. qualora la riqualificazione giuridica di una condotta, già compiutamente descritta nel capo di imputazione, in una diversa fattispecie di reato costituisca uno sviluppo prevedibile del processo, sul quale la difesa abbia avuto modo di interloquire. L’obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non opera quando la riforma della sentenza assolutoria sia fondata, in misura determinante, sulla rivalutazione di elementi di prova di natura documentale e non su un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa.
Il Fatto
Il ricorrente era stato tratto a giudizio per il delitto di atti persecutori aggravati, per avere inviato alla ex compagna ripetuti messaggi dal contenuto minatorio e offensivo. Il Tribunale, all’esito del dibattimento, lo aveva assolto per insussistenza del fatto. A seguito di appello proposto dal pubblico ministero e dalla parte civile, la Corte territoriale, disposto il rinnovo parziale dell’istruttoria con il solo esame della persona offesa, aveva riformato la sentenza: aveva riqualificato il fatto nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 660 cod. pen., condannando l’imputato alla pena di tre mesi di arresto, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto, diversamente dal primo giudice, che la condotta consistita nell’invio di messaggi contenenti numeri di telefono di altri uomini, indicati come possibili padri del bambino che la vittima portava in grembo, fosse qualificabile come molestia perché sorretta da biasimevoli motivi. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi tra cui l’assenza della motivazione rafforzata richiesta in caso di riforma della sentenza assolutoria e la violazione del principio di correlazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente i motivi aventi ad oggetto vizi in procedendo. Ha ritenuto infondato il motivo concernente la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Richiamando il proprio costante orientamento, ha affermato che la diversa qualificazione giuridica del fatto non integra una violazione del principio di correlazione quando il fatto storico sia rimasto identico e la nuova definizione rappresenti uno sviluppo prevedibile del giudizio, sul quale la difesa abbia avuto modo di interloquire, anche attraverso il rimedio dell’impugnazione. Nel caso di specie, il capo di imputazione descriveva già l’invio di ripetuti messaggi telefonici, condotta che costituisce l’elemento oggettivo della contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen.
La Corte ha poi escluso la sussistenza dell’obbligo di rinnovazione istruttoria. Ha ricordato il principio delle Sezioni Unite n. 27620 del 2016, per cui la riforma in pejus di una sentenza assolutoria basata su una diversa valutazione di una prova orale richiede la riassunzione della prova. Ha tuttavia osservato che, nel caso esaminato, la decisione del giudice di appello non era frutto di una diversa valutazione della testimonianza della persona offesa, ma si fondava su elementi documentali — gli screenshot delle chat — la cui genuinità non era contestata. Ha richiamato il precedente per cui l’obbligo di rinnovazione concerne il solo caso in cui la riforma si basi sulla prova dichiarativa e non già sulla rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale.
Quanto alla dedotta incompletezza della perizia sui telefoni, la censura è stata ritenuta generica, per non avere il ricorrente indicato in che modo l’estrapolazione parziale delle chat avrebbe influito sulla ricostruzione del fatto.
La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo al difetto di motivazione. Ha richiamato il principio della motivazione “rafforzata”, che impone al giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza di primo grado, di indicare compiutamente le ragioni per cui una prova assume una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice. Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano valutato i medesimi messaggi, pervenendo a conclusioni opposte: il primo li aveva ritenuti espressione di un legittimo desiderio di accertare la paternità, il secondo li aveva qualificati come molesti, senza tuttavia spiegare su cosa fosse fondato il diverso giudizio circa la sussistenza di biasimevoli motivi. La motivazione, sotto tale profilo, è stata ritenuta non già carente, ma assente.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, affinché colmi le lacune motivazionali evidenziate. L’accoglimento del ricorso ha assorbito l’esame degli ulteriori motivi concernenti la mancata pronuncia sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., delle pene sostitutive e della sospensione condizionale della pena.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso