Pene accessorie della concussione: lex mitior e determinazione temporanea (Cass. pen. Sez. VI n. 2729 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull’applicazione di una pena accessoria non di durata fissa, la cui commisurazione spetta al giudice del merito e non a quello dell’esecuzione. Nel caso di condanna per concussione relativa a fatti anteriori alla modifica dell’art. 317-bis cod. pen. operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, trova applicazione, quale lex mitior ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., la disciplina previgente, che prevede l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La durata delle pene accessorie temporanee va determinata in concreto secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. e non mediante l’aumento previsto dall’art. 37 cod. pen..
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato colpevole di plurimi delitti di concussione, applicando le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, e lo ha condannato alla pena di tre anni di reclusione, sostituita con i lavori di pubblica utilità. Secondo l’accusa, l’imputato, abusando dei poteri e della qualità di carabiniere, avrebbe costretto vari esercenti a consegnargli somme di danaro, minacciando in caso contrario di contestare illeciti.
Avverso questa sentenza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per violazione di legge, lamentando l’omessa applicazione delle pene accessorie. La difesa ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, l’annullamento con rinvio per la determinazione delle pene accessorie in misura temporanea.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo preliminare dell’ammissibilità. La giurisprudenza di legittimità ammette il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna che abbia omesso di statuire su una pena accessoria, quando questa non sia di durata fissa e richieda di essere commisurata in base ai parametri dell’art. 133 cod. pen. (in tal senso Sez. 6 n. 46089 del 2021 e Sez. 5 n. 16162 del 2022). La sentenza che ometta di applicare una pena accessoria è del resto ricorribile per cassazione da parte del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 47502 del 2022.
Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha omesso di statuire sulle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici prevista dall’art. 317-bis cod. pen. e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: trattandosi di condanna per plurimi delitti di concussione, l’applicazione consegue di diritto.
Poiché i fatti sono stati commessi tra dicembre 2017 e maggio 2018, anteriormente alla modifica dell’art. 317-bis cod. pen. operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, la Corte applica la disciplina previgente quale lex mitior ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. Nella formulazione precedente, la norma prevedeva l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che per effetto di circostanze attenuanti fosse inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, nel qual caso l’interdizione era temporanea. La legge cd. spazza corrotti non contemplava inoltre l’incapacità di contrattare: trova quindi applicazione la disciplina previgente dell’art. 32-ter cod. pen., che prevedeva tale pena accessoria solo con durata temporanea, da un anno a cinque anni.
In ragione della pena base irrogata, entrambe le pene accessorie devono essere determinate in misura temporanea e non perpetua. Secondo le Sezioni Unite n. 8411 del 1998, ai fini dell’applicazione della interdizione dai pubblici uffici all’esito del giudizio abbreviato si ha riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come ridotta per la scelta del rito e non a quella risultante dall’aumento per la continuazione. Nel caso di specie la pena base per il più grave delitto è stata fissata in due anni e otto mesi di reclusione.
La durata dell’interdizione temporanea va determinata in concreto secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. e non mediante la perequazione automatica dell’art. 37 cod. pen. (in tal senso Sez. 6 n. 19108 del 2021, che richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata seguita da Corte cost. n. 222 del 2018, e Sezioni Unite n. 28910 del 2019). Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Treviso, Ufficio G.i.p., per nuovo giudizio in ordine alle pene accessorie.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 32-ter c.p. – Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- Art. 37 c.p. – Pene accessorie temporanee: durata
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 317-bis c.p. – Pene accessorie
- Art. 608 c.p.p. – Ricorso del pubblico ministero