Conflitto di competenza e perpetuatio jurisdictionis nel giudizio di esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 27947 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis. In caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si individua in capo al giudice dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi. Ne consegue che non rilevano le vicende processuali successive all’instaurazione dell’incidente di esecuzione e il giudice adito non può declinare la propria competenza in ragione di un giudicato sopravvenuto.

Il Fatto

Il condannato ha proposto incidente di esecuzione a mezzo di due istanze, l’ultima delle quali datata 6 agosto 2025, chiedendo la rideterminazione della pena inflittagli e il riconoscimento della continuazione in executivis tra cinque sentenze passate in giudicato, con esclusione dell’aggravante del numero delle persone partecipi del reato associativo.

La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 17/03/2026, ha dichiarato la propria incompetenza, rilevando che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile a carico del condannato era quella emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, e ha trasmesso gli atti a quest’ultima. La Corte di appello di Catanzaro ha a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza, individuando quale pronuncia idonea a radicare la competenza la sentenza della Corte di appello di Roma passata in giudicato il 17/05/2023.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente ammissibile il conflitto, rilevando l’esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, insuperabile senza l’intervento della Corte di cassazione.

Nel merito, il Collegio individua il momento di radicamento della competenza nell’ultima delle istanze proposte, quella del 06/08/2025. In quell’epoca, l’ultima sentenza irrevocabile intervenuta a carico del condannato era quella della Corte di appello di Roma del 17/05/2023. È qui il nucleo del principio affermato: la competenza deve individuarsi in capo al giudice che ha emesso la sentenza che, in quel momento, risultava essere l’ultima passata in giudicato.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui non rilevano le vicende successive alla proposizione della domanda. Non influisce, dunque, il fatto che all’indomani dell’instaurazione dell’incidente di esecuzione siano passate in giudicato altre pronunce, circostanza che nel caso di specie aveva indotto la Corte di appello di Roma a declinare la propria competenza.

Il principio è risalente e pacifico, sicché il Collegio si limita a richiamare Sez. I n. 51271 del 30/09/2019, a mente della quale la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio alla perpetuatio jurisdictionis. Nello stesso senso sono richiamate Sez. I n. 6739 del 30/01/2014 e Sez. I n. 23252 del 19/05/2010, secondo cui la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara la competenza della Corte di appello di Roma, disponendo la trasmissione degli atti alla medesima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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