Omesso avviso ex art 545-bis cpp senza nullità della sentenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 6887 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale. L’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte di appello di Bari aveva confermato la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Foggia, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato furto, così come riqualificato all’esito del giudizio di primo grado.
Con il ricorso per cassazione venivano dedotti molteplici motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del difetto di querela; la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., per l’erroneo disconoscimento dell’attenuante; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; infine, la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto all’art. 533 cod. proc. pen., per non aver la pronuncia di primo grado indicato la possibilità di una pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in sede di vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso, ha ritenuto che i primi tre motivi fossero caratterizzati da una natura riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale. Il ricorrente, infatti, non operava alcuno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse doglianze. Il secondo motivo è stato altresì considerato manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata aveva espressamente riconosciuto l’invocata attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha richiamato il principio già affermato da Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice è investito di un potere discrezionale e non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva. L’omessa formulazione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., da rendersi subito dopo la lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto presuppone una valutazione implicita dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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