Bancarotta impropria: basta il dolo generico e la prevedibilità del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 11740 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, le condotte dolose devono porsi in nesso eziologico con il fallimento, rilevando non l’immediato depauperamento della società bensì la creazione o l’aggravamento di una situazione di dissesto che, prevedibilmente, condurrà al fallimento. La fattispecie è reato a forma libera, integrato da condotta attiva od omissiva, e l’elemento soggettivo richiesto non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Non occorre, quindi, il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in riforma della decisione del Tribunale di Novara, aveva assolto l’imputato — amministratore unico di una società poi dichiarata fallita — dal reato di bancarotta impropria contestato al capo c), ritenendo insussistente l’elemento soggettivo. Il ragionamento del giudice di secondo grado si fondava sulla presentazione di un’istanza di rateizzazione del debito erariale e sul successivo pagamento di alcuni ratei, letti come strumenti leciti per fronteggiare la crisi di liquidità della società, tali da escludere l’intento fraudolento.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato l’esito dell’istruttoria dibattimentale che, secondo l’accusa, aveva dimostrato la sussistenza quantomeno del dolo eventuale.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ha accolto il ricorso e annullato con rinvio la sentenza impugnata, riaffermando l’indirizzo consolidato in materia. Nella bancarotta impropria da operazioni dolose, ciò che rileva non è l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione o l’aggravamento di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento.
Il reato è a forma libera e può essere integrato anche da una condotta omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti agli amministratori. In particolare, la violazione deliberata, sistematica e protratta nel tempo degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell’esposizione debitoria della società, integra l’operazione dolosa.
La Corte ha poi precisato che l’elemento soggettivo non richiede la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza: è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Non deve quindi risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento.
Applicando tali principi, la Corte territoriale non ha considerato che la dolosa e protratta inosservanza delle obbligazioni fiscali e previdenziali aveva determinato un debito di indubbia rilevanza e che, a fronte dello stato di insolvenza già sussistente, non risultano assunte iniziative finalizzate a risollevare le sorti della società. L’istanza di rateizzazione, in questo quadro, si è rivelata un espediente per proseguire l’attività generando ulteriori passività, e non può essere valorizzata come condotta idonea a escludere l’intento fraudolento.
Il reiterato ricorso allo strumento lecito è stato quindi letto come modalità di manipolazione e alterazione dello stesso, finalizzata a ritardare la declaratoria di fallimento e ad aggravare il dissesto. La prevedibilità dell’evento discende dall’ampiezza del fenomeno, dalla sua sistematicità e dall’entità degli importi evasi. Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Nota della Redazione
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