Inammissibilità del ricorso per censure di merito e rilievo officioso (Cass. pen. Sez. 7 n. 18066 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce la violazione di legge concernente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, laddove la doglianza sia meramente riproduttiva di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito e tenda a una non consentita rivalutazione del fatto. Le cause di inammissibilità del motivo di appello, non essendo soggette a sanatoria, devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., a prescindere dalle determinazioni eventualmente assunte dal giudice di secondo grado. In tema di successione di leggi penali nel tempo, l’incompatibilità tra lavoro di pubblica utilità e sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 61-bis legge n. 689/1981, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione, il disposto dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne aveva confermato la condanna per il reato di truffa. Con il primo motivo deduceva la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Con il secondo motivo lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, richiesta che era stata formulata nell’atto di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. La doglianza tendeva a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice territoriale. I giudici di legittimità hanno ribadito che esula dai loro poteri la ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando le Sezioni Unite n. 6402 del 1997.

Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, in ragione della inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena formulata nell’atto di appello, non supportata da specifiche e motivate deduzioni. La Corte ha precisato che la mancata rilevazione dell’inammissibilità da parte del giudice di secondo grado non impedisce al giudice di legittimità di dichiararla, atteso che le cause di inammissibilità, non essendo soggette a sanatoria, devono essere rilevate anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in virtù dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

Pur non rilevante ai fini della decisione, la Corte ha segnalato l’errore commesso dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto sussistente l’incompatibilità tra il lavoro di pubblica utilità e la già concessa sospensione condizionale della pena. Tale incompatibilità, prevista dall’art. 61-bis legge n. 689/1981, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione. Per la natura sostanziale della previsione, trova applicazione l’art. 2, quarto comma, cod. pen., che prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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