Affidamento terapeutico: valutazione della documentazione e pericolosità attuale (Cass. pen. Sez. I n. 31737/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’affidamento in prova terapeutico, il tribunale di sorveglianza deve verificare i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice non è vincolato alla valutazione della struttura sanitaria circa l’idoneità del programma, ma può discostarsene soltanto mediante un autonomo e adeguato percorso argomentativo. La decisione deve considerare integralmente la documentazione prodotta e accertare se la pericolosità sociale sia attuale e ostativa alla misura. È viziata la motivazione fondata su presunzioni o su dati imprecisi relativi all’avvio e alla durata del trattamento.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le istanze con le quali il condannato chiedeva l’affidamento in prova al servizio sociale e l’affidamento terapeutico. La prima misura era stata esclusa perché la pena risultante dal provvedimento di cumulo superava il limite di quattro anni. Quanto alla seconda, il Tribunale aveva rilevato la mancanza della necessaria attestazione di idoneità del programma e aveva giudicato strumentale il percorso terapeutico, ritenendolo intrapreso soltanto per evitare la detenzione.
Il condannato ha impugnato la decisione limitatamente all’affidamento terapeutico. Ha denunciato la violazione dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e la carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il Tribunale non avesse esaminato la documentazione sanitaria più recente, dalla quale emergevano la durata effettiva del trattamento, la remissione della dipendenza e la valutazione favorevole dell’équipe competente. Ha inoltre contestato il giudizio sulla persistente pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla funzione dell’affidamento terapeutico. Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il giudice deve formulare una valutazione complessa sul probabile conseguimento delle finalità del programma. L’esame deve riguardare sia l’attitudine del trattamento a favorire un effettivo reinserimento sociale, sia la pericolosità del condannato. A sostegno di tale impostazione la sentenza richiama, tra le altre, Cass. pen. Sez. I n. 16905 del 20.12.2017 e n. 53761 del 22.09.2014.
Il giudizio espresso dalla struttura sanitaria pubblica costituisce un elemento necessario, ma non vincola l’autorità giudiziaria. Il tribunale di sorveglianza conserva il potere di giungere a conclusioni differenti sull’idoneità del programma. Tale potere, tuttavia, deve essere esercitato attraverso una motivazione autonoma, coerente e fondata sulle risultanze disponibili. Non è quindi sufficiente ignorare la valutazione sanitaria o contrapporle considerazioni meramente assertive.
La pericolosità sociale assume un rilievo decisivo, poiché la sua persistenza può precludere l’accesso alla misura alternativa. Il programma terapeutico richiede infatti la collaborazione dell’interessato e deve comunque assicurare una funzione preventiva. Il giudice deve però stabilire se la pericolosità sia ancora attuale. Non può limitarsi a richiamare precedenti penali, pendenze giudiziarie o esiti negativi di misure pregresse, senza confrontarli con gli elementi sopravvenuti e con le allegazioni difensive.
Nel caso esaminato, il Tribunale non aveva valutato l’intera documentazione, compresa la certificazione più recente con cui l’équipe multidisciplinare aveva giudicato idoneo il percorso riabilitativo in corso anche nella forma della misura alternativa. Inoltre, la ritenuta strumentalità della domanda derivava da un ragionamento presuntivo basato su dati imprecisi circa l’inizio e la durata del trattamento. La decisione non chiariva neppure se la pericolosità sociale fosse attuale o attenuata dalle condizioni di salute documentate. La Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza limitatamente all’affidamento terapeutico, rinviando al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame.
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