Continuazione criminosa richiede prova di programma unitario non presunto (Cass. pen. Sez. 1 n. 1450 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. richiede la prova che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario, deliberato sin dall’inizio nelle sue caratteristiche essenziali. L’unicità del disegno non può essere assimilata alla mera serialità delle condotte illecite, la quale esprime invece un programma di vita improntato al crimine e va sanzionata attraverso istituti come la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato. La verifica della preordinazione criminosa non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture processuali, ma esige una dimostrazione concreta, di volta in volta, della sussistenza di un programma unitario. Il giudice dell’esecuzione può applicare la continuazione tanto per tutti i reati presupposti quanto per una parte limitata di essi.
Il Fatto
La condannata aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con tre distinte sentenze irrevocabili, relative a furti e tentati furti aggravati. Il Tribunale di Busto Arsizio aveva respinto l’istanza, escludendo che i reati fossero espressione del medesimo disegno criminoso.
Avverso tale ordinanza, la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva, in particolare, che i reati erano tutti della stessa specie e commessi in un breve arco temporale, circostanze che, a suo avviso, dimostravano l’unità del disegno criminoso quantomeno con riferimento ai reati accertati dalle prime due sentenze.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e già concepito nelle sue caratteristiche essenziali al momento dell’ideazione.
La Corte ha poi chiarito che l’unicità del programma criminoso non può essere assimilata a una concezione esistenziale basata sulla serialità delle attività illecite. In tale evenienza, la reiterazione della condotta è espressione di un programma di vita improntato al crimine, che trova risposta in istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, secondo una logica opposta e non omologabile a quella sottesa alla continuazione, preordinata al favor rei.
Quanto al piano probatorio, la verifica della preordinazione criminosa non può essere compiuta sulla base di indici di natura meramente presuntiva o di congetture processuali. È necessario dimostrare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario, potendo la disciplina ex art. 671 cod. proc. pen. essere applicata indifferentemente per tutti i reati presupposti ovvero per una parte limitata di essi.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto il provvedimento impugnato esente da censure. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente valorizzato la distanza temporale di vari mesi intercorsa tra i reati, i diversi luoghi di commissione e la circostanza che alcuni fossero stati consumati dalla ricorrente da sola ed altri in concorso con altri soggetti. Tali elementi, lungi dall’essere meramente presuntivi, sorreggevano il convincimento che i reati fossero riconducibili ad autonome risoluzioni criminose, espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore, nemmeno parzialmente.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.