Nessuna retrodatazione cautelare per il reato associativo a contestazione aperta (Cass. pen. Sez. V n. 3035 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazioni a catena, la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell’ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza coercitiva. Tale condizione non sussiste quando l’ordinanza successiva contesti il reato di associazione di stampo mafioso con formula aperta, che indichi la permanenza del reato anche dopo l’emissione del primo provvedimento cautelare. La retrodatazione è ammessa solo se gli elementi acquisiti consentano di ritenere intervenuta la cessazione della permanenza almeno alla data di emissione della prima ordinanza.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., nella veste di partecipe di un gruppo camorristico, con condotte accertate nel tempo e tuttora perduranti.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando l’omessa retrodatazione dei termini massimi di custodia. Ha rappresentato che il primo titolo cautelare, relativo a episodi estorsivi aggravati, era stato emesso in un differente procedimento nel luglio 2022, mentre l’iscrizione della notizia di reato per la vicenda successiva risaliva a epoca anteriore e l’informativa riepilogativa aveva assorbito anche le attività relative alle estorsioni. Da qui la tesi difensiva della contestazione a catena e della dilatazione elusiva dei termini complessivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha premesso che il reato associativo è contestato nel capo di imputazione provvisorio quale commesso con condotta perdurante, dunque con riferimento a un’epoca successiva all’esecuzione della prima ordinanza. Il tema, pertanto, è quello della retrodatazione nel caso di reati associativi a natura permanente e di prosecuzione della condotta dopo l’esecuzione del primo titolo.
Il Collegio ha richiamato Sezioni Unite n. 14535 del 10.04.2007, secondo cui la retrodatazione presuppone che i fatti oggetto dell’ordinanza rispetto alla quale operarla siano stati commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza. La condizione non sussiste quando l’ordinanza successiva contesti il reato associativo con formula aperta, idonea a indicare la persistente commissione del reato pur dopo l’emissione della prima ordinanza. Solo rispetto a condotte illecite anteriori all’inizio della custodia cautelare può ragionevolmente operarsi la retrodatazione, come si desume dalla lettera dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che considera solo i fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza.
Il principio è stato ribadito da Sezioni Unite n. 48109 del 19.07.2018, che ha evidenziato come una diversa interpretazione avrebbe l’effetto di coprire con la retrodatazione la prosecuzione dell’attività criminale, precisando che a fronte di una contestazione aperta il giudice o l’indagato possono offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato e di cessazione della permanenza. Nella medesima direzione si è collocata Sez. II n. 16595 del 06.05.2020, che ha subordinato la retrodatazione alla mancanza di elementi dai quali desumere l’intervenuta cessazione della permanenza.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che, sebbene le vicende poste a fondamento dei gravi indizi sul delitto associativo riguardino un periodo anteriore alla prima ordinanza, nel ricorso non è stato dedotto alcun elemento dal quale desumere il recesso dall’associazione o altre condotte idonee a far ritenere cessata la permanenza al momento dell’adozione del primo titolo. Solo tali circostanze, a fronte di una contestazione aperta, avrebbero consentito la retrodatazione dei termini. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.