Omesso interrogatorio preventivo nullità sanata dal silenzio del difensore (Cass. pen. Sez. 5 n. 8824 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omissione dell’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia obbligatorio, integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tale nullità non può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame quando il difensore, presente all’udienza in cui il giudice per le indagini preliminari dichiara l’irreperibilità dell’indagato ai sensi dell’art. 291, comma 1-sexies, cod. proc. pen., non abbia contestato l’incompletezza delle ricerche. Il silenzio del difensore, che ha la possibilità di verificare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, determina la sanatoria della nullità per intervenuta accettazione degli effetti dell’atto, ai sensi dell’art. 183, lett. a), cod. proc. pen., con ricaduta mediata sull’ordinanza cautelare adottata.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova aveva fissato l’udienza del 3.9.2025 per lo svolgimento dell’interrogatorio di garanzia, prima di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero per il reato di furto aggravato in concorso. All’udienza, il giudice, sulla base del verbale di vane ricerche redatto dalla polizia giudiziaria, dichiarava l’irreperibilità dell’indagato e provvedeva ad applicare la misura cautelare.
Avverso l’ordinanza genetica, l’indagato proponeva richiesta di riesame, deducendo la nullità dell’ordinanza per l’omesso interrogatorio preventivo. Il tribunale del riesame rigettava l’eccezione, ritenendola tardiva perché la nullità, di ordine generale a regime intermedio, non era stata sollevata dal difensore d’ufficio presente all’udienza del 3.9.2025. Avverso l’ordinanza del tribunale, l’indagato ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione affronta la questione della natura e dei termini di deducibilità della nullità derivante dall’omissione dell’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114/2024. Il Collegio richiama il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, tra la posizione secondo cui l’interrogatorio postumo rappresenta il primo momento utile per eccepire la nullità, e quella che individua tale momento nella richiesta di riesame.
La Corte aderisce all’orientamento maggioritario, rilevando che la nullità a regime intermedio deve essere dedotta nel primo atto successivo in cui la parte, regolarmente assistita, può far valere il vizio. Nel caso in esame, tuttavia, il dato decisivo è un altro: alla data dell’udienza dell’8 settembre 2025, era presente il difensore d’ufficio, il quale aveva la possibilità di verificare il fascicolo del pubblico ministero e di contestare che le ricerche fossero effettivamente esaurienti.
Ad avviso del Supremo Collegio, la mancata eccezione da parte del difensore presente all’atto con cui il giudice ha attestato l’irreperibilità e l’impossibilità di procedere all’interrogatorio, ha determinato la sanatoria della nullità per accettazione degli effetti dell’atto, ai sensi dell’art. 183, lett. a), cod. proc. pen. La nullità di ordine generale, relativa alla partecipazione dell’indagato, deve ritenersi sanata con ricaduta mediata sull’ordinanza cautelare.
La Corte precisa che la fattispecie è diversa da quella in cui l’indagato viene sottoposto all’interrogatorio dopo l’esecuzione della misura senza eccepire la nullità, ed evidenzia come il silenzio serbato dal difensore in sede di udienza ex art. 291, comma 1-sexies, cod. proc. pen. non abbia consentito al giudice di verificare l’effettiva incompletezza delle ricerche. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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