Sviamento della clientela non integra bancarotta distrattiva ma impropria (Cass. pen. Sez. V n. 3032 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo sviamento delle assegnazioni di lavori verso imprese riconducibili a terzi non integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, poiché l’assegnazione futura di commesse costituisce, per l’impresa subappaltatrice, una mera aspettativa e non un bene già presente nel patrimonio dell’imprenditore fallito. La condotta può assumere rilievo penale secondo lo schema della bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, n. 2, l. fall., quando si sostanzi in una pluralità di atti funzionalmente coordinati, idonei a causare il dissesto attraverso il progressivo svuotamento della società. La diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. deve essere effettiva, con accertamento della previa disponibilità in capo al fallito dei beni mancanti.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente di una società committente, è sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catania, confermata dal Tribunale distrettuale, per bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare, riciclaggio e bancarotta impropria da operazioni dolose, con l’aggravante mafiosa.

Secondo l’accusa, il ricorrente avrebbe concorso, insieme a soggetti apicali di un clan e ad amministratori di fatto, nello svuotamento di una società in amministrazione giudiziaria, favorendo la migrazione delle commesse verso imprese neo-costituite e vicine agli interessi dell’associazione. La difesa censura, fra l’altro, la qualifica soggettiva contestata, la natura non distrattiva delle condotte e la configurabilità del riciclaggio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa ermeneutica: le condotte di distrazione, occultamento e dissipazione sono modalità alternative di aggressione del medesimo bene giuridico, costituito dall’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale. Ciò che qualifica la fattispecie dell’art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. è il risultato ultimo: la lesione di quell’interesse per effetto di un atto di disposizione che comporti una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo.

Tale diminuzione deve essere però effettiva. Occorre l’accertamento, non condizionato da presunzioni, della previa disponibilità in capo al fallito dei beni mancanti. L’assegnazione dei singoli blocchi di lavori, pur regolata da un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, resta frutto di una scelta discrezionale della committente: per l’impresa subappaltatrice si tratta di una mera aspettativa, come tale non suscettibile di distrazione. Nemmeno può configurarsi la distrazione dell’avviamento commerciale in sé, ove non siano stati disposti l’azienda o i fattori idonei a generarlo.

La Corte precisa però che lo sviamento delle assegnazioni non è lecito. L’acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto, ottenuto svuotando l’organizzazione concorrente delle sue possibilità operative, può integrare l’illecito civile ex art. 2598, n. 3, cod. civ., oppure, sul piano penale, l’art. 2634 cod. civ. o lo schema dell’art. 223, n. 2, l. fall. Quest’ultima fattispecie è strutturaata non su una singola condotta, ma su una pluralità di atti funzionalmente coordinati, la cui valutazione sistematica consente di cogliere la causa concreta dell’operazione e il pregiudizio arrecato alla società.

Su queste basi, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valorizzato il calo di fatturato della società sequestrata, il parallelo incremento delle imprese concorrenti, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e gli esiti delle intercettazioni. Tuttavia, l’ordinanza non distingue adeguatamente fra le due procedure fallimentari coinvolte e continua a contestare una condotta distrattiva “di fatto” avente ad oggetto lavori in subappalto: cespiti estranei al patrimonio della società. Di qui l’insanabile illogicità della motivazione.

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, che dovrà attenersi ai principi enunciati. L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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