Condotta omissiva e dolo nella bancarotta da operazioni dolose (Cass. pen. Sez. V n. 6026 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, le operazioni dolose possono non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell’impresa, ivi inclusa una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse imprenditoriale. Il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali da parte dell’amministratore costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria. Ai fini dell’elemento psicologico è necessaria la consapevolezza e volontà dell’azione antidoverosa e la prevedibilità in concreto del dissesto, non essendo invece richieste la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare. La delega a un professionista non esonera gli amministratori dalla responsabilità propria della carica. In tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico è leso ogniqualvolta l’irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento, rilevando l’autosufficienza della specifica scrittura.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano, aveva confermato la responsabilità degli imputati, amministratori di una società fallita, per i reati di bancarotta documentale semplice e di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. La contestazione concerneva, in particolare, l’omesso adempimento delle obbligazioni tributarie della società fallita, configurato come operazione dolosa ex art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.
Avverso la sentenza di appello, il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo si deduceva l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, sostenendo che la condotta omissiva di mancato versamento di imposte potesse al più integrare una fattispecie colposa di bancarotta semplice. Con il secondo motivo, relativo alla sola posizione del coimputato, si contestava la sussistenza dell’elemento oggettivo della bancarotta documentale, invocando l’assenza di lesione del bene giuridico tutelato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi nel complesso infondati, richiamando il principio per cui le operazioni dolose possono consistere anche in una condotta omissiva. Ha precisato che la nozione non richiede un’immediata diminuzione dell’attivo, ma si sostanzia in qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica dell’impresa, come il protratto e sistematico omesso versamento di imposte, idoneo a determinare una situazione di gravissima esposizione debitoria tale da comportare il fallimento.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ribadito che non è necessaria la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà dell’azione antidoverosa e la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto di tale azione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato la sistematicità dell’inadempimento tributario per il triennio 2015/2017, l’elevata misura del debito non onorato e la fragilità finanziaria della società, già manifesta dal 2010.
La Corte ha inoltre escluso che la delega conferita a un professionista potesse esonerare gli amministratori dalle responsabilità connesse alla carica. Ha infine rilevato l’aspecificità delle doglianze difensive, non essendo stato denunciato con la necessaria specificità il travisamento della prova in ordine agli elementi dedotti a sostegno dell’assenza del dolo.
Quanto al secondo motivo, relativo alla bancarotta documentale semplice, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, trattandosi di una mera alternativa lettura del compendio probatorio, non confrontandosi con la motivazione congrua della Corte di appello. Ha ribadito che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l’irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro funzione di accertamento, rilevando l’autosufficienza della specifica scrittura contabile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.