Ricettazione: onere probatorio e omessa giustificazione della provenienza (Cass. pen. Sez. VII n. 38479 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Tale rilievo non integra una deroga ai principi in materia di onere della prova né un vulnus alle guarentigie difensive, perché è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice a richiedere, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, l’accertamento delle relative modalità acquisitive. La mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. non è ammissibile in sede di legittimità quando si sostanzia in doglianze di fatto, non essendo sufficiente, in assenza di elementi che provino la partecipazione al delitto presupposto, il breve lasso temporale tra il furto e il ritrovamento della refurtiva.

Il Fatto

La difesa dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Il ricorrente censura la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e, in un secondo motivo, contesta la mancata riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen., denunciando la mancata assunzione di una prova decisiva. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è giudicato inammissibile. La Corte rileva che le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Esse devono pertanto considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Nel merito, il giudice di appello aveva motivato la sussistenza dell’elemento oggettivo, desumibile dal possesso di oggetti provento di furto, e di quello soggettivo, non avendo il ricorrente fornito una plausibile spiegazione sulla provenienza dei beni. La Corte di legittimità richiama sul punto la costante giurisprudenza, citando Sez. II n. 53014 del 22.11.2016, Alotta, Rv. 268713-01, secondo cui la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto.

Il rilievo non comporta alcuna inversione dell’onere della prova. Il Collegio precisa che la struttura stessa della fattispecie incriminatrice richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa; non si configura quindi alcuna deroga alle guarentigie difensive.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. La Corte osserva che non è sufficiente il breve lasso temporale tra il furto e il ritrovamento della refurtiva presso l’abitazione del ricorrente, in mancanza di qualsiasi elemento che provi la partecipazione al delitto presupposto. Viene richiamata Sez. II n. 43427 del 07.09.2016, Ancona, Rv. 267969-01, secondo cui risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva in assenza di elementi univocamente indicativi del suo coinvolgimento nel furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine di tale disponibilità.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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