Bancarotta: ricorso inammissibile per prospettazione alternativa non consentita (Cass. pen. Sez. VII n. 33450 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, prospetti una ricostruzione alternativa dei fatti, senza denunciare ritualmente il travisamento della prova, che non può essere ricavato dal compendio parcellizzato di singoli elementi in atti, e senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato e non può risolversi in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. L’inammissibilità dell’atto di appello, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., preclude l’esame delle censure relative al trattamento sanzionatorio ed esime la Corte dal rilievo della prescrizione dei reati.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 15/09/2025, conferma la condanna di un imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta semplice, contestati rispettivamente ai capi A e B della rubrica.

L’imputato ricorre per cassazione articolando cinque motivi: l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta, la responsabilità per la sottrazione o irregolare tenuta delle scritture contabili, la determinazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con la conseguente mancata concessione dei benefici di legge.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi muovono dalla medesima impostazione. Il ricorrente non formula compiute censure di legittimità, ma oppone alla ricostruzione dei giudici di merito una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità. Manca la denuncia rituale del travisamento della prova, che non può essere dedotto attraverso il compendio parcellizzato di alcuni soltanto degli elementi acquisiti.

Nessuno dei primi tre motivi si confronta, inoltre, con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha indicato gli elementi di fatto posti a carico dell’imputato per disattendere il gravame sulla sua responsabilità. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 46288 del 28.06.2016, a sostegno della regola per cui il vizio di motivazione non può essere costruito sulla selezione parziale degli atti.

Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per una ragione processuale assorbente. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e quello concernente il diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili nella parte in cui, a monte, era inammissibile l’atto di appello, che sul punto si limitava a chiedere in subordine la riduzione della pena. Tale inammissibilità va rilevata in questa sede ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

L’assorbimento esime la Corte dal dilungarsi sulla congruità della motivazione sanzionatoria. La sentenza impugnata ha confermato una pena inferiore al medio edittale, richiamando la sottrazione di ingenti somme dal compendio aziendale, con richiamo a Sez. V n. 35100 del 27.06.2019 e Sez. III n. 29968 del 22.02.2019.

La memoria difensiva, con cui si ribadiscono ammissibilità e fondatezza del ricorso, non muta la conclusione. All’inammissibilità del ricorso consegue che non può essere rilevata la prescrizione del reato di cui al capo B, secondo Sez. Un. n. 12602 del 17.12.2015. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, e condanna l’imputato alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidande con separato decreto della Corte d’appello di Messina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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