Riparazione ingiusta detenzione: il silenzio nell’interrogatorio non è colpa lieve (Cass. pen. Sez. 4 n. 11039 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce ipotesi di colpa lieve e non osta al riconoscimento dell’indennizzo, né assume rilevanza ai fini della sua determinazione. Gli interessi legali sulla somma attribuita a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. hanno natura corrispettiva e debbono essere riconosciuti solo se specificamente richiesti; la loro decorrenza è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un soggetto assolto con sentenza irrevocabile dai reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, riconoscendo un’indennità di euro 43.800,00, oltre interessi legali sino al saldo, con compensazione parziale delle spese e condanna del Ministero al pagamento della residua metà.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorreva in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale valutato la sussistenza di una colpa grave ostativa all’indennizzo, desumibile dal contenuto di conversazioni intercettate, e la violazione degli artt. 315 cod. proc. pen. e 112 cod. proc. civ., per avere liquidato gli interessi legali in assenza di domanda e con decorrenza dalla data della pronuncia anziché dalla definitività della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo. Richiamato l’orientamento costante, fondato sulle Sezioni Unite n. 34559 del 2002, la valutazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave resta riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e congrua. La Corte territoriale ha correttamente escluso la colpa grave, valorizzando la radicale svalutazione delle intercettazioni operata dal giudice della cognizione, che ne aveva evidenziato il carattere criptico e ambiguo, nonché l’assenza di riferimenti alle frequentazioni dell’istante nel provvedimento cautelare.
Quanto al secondo motivo, la Corte aderisce all’orientamento consolidato secondo cui il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio della facoltà difensiva, non costituisce colpa lieve e non incide sulla determinazione dell’indennizzo.
Relativamente alla statuizione sugli interessi, la Corte ribadisce che gli interessi al tasso legale hanno natura corrispettiva e vanno riconosciuti solo in presenza di una specifica domanda dell’interessato. Nel caso di specie, la domanda risultava proposta, con conseguente conformità della pronuncia al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre la formula «sino al saldo» adottata dalla Corte territoriale era idonea a fondare la decorrenza naturale, dalla esecutività dell’ordinanza.
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Nota della Redazione
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