Rinuncia al ricorso per cassazione e condanna alle spese e alla Cassa (Cass. pen. Sez. VII n. 36635 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, depositata dal ricorrente prima dell’udienza, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. A tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, poiché l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità contemplate dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle previste dall’art. 591 cod. proc. pen. Non può invece affermarsi una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente quando l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto comportare, in suo favore, il riconoscimento di un periodo di detenzione ingiusta o rilevante ai fini della fungibilità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva revocato ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, a lui applicata nel novembre 2024, per essere stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale aveva ritenuto tale condotta incompatibile con la misura, anche per la mutata valutazione della pericolosità.

Il ricorrente censurava la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, per non essere stato valutato il regolare svolgimento della misura fino a quel momento, né l’effettiva incidenza della nuova violazione, ancora da accertare. In data 21 ottobre 2025 depositava però dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando il provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino aveva dichiarato l’estinzione della pena, sin dal 15 ottobre 2025, per concessione della liberazione anticipata, precisando di non avere più interesse.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la rinuncia all’impugnazione, intervenuta prima dell’udienza, impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La rinuncia costituisce infatti una causa di inammissibilità espressamente prevista dalla norma processuale.

Il Collegio esclude che possa configurarsi la sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente, come da lui dichiarato. L’eventuale accoglimento del ricorso, previa valutazione di ammissibilità, avrebbe potuto comportare in suo favore il riconoscimento di un periodo di detenzione ingiusta, ovvero rilevante ai fini della fungibilità. Sussiste dunque un interesse residuo che impedisce di qualificare la sopravvenienza come non imputabile.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte applica il principio secondo cui «Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462).

Il ricorrente è pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, importo stimato equo dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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