Coltivazione domestica di marijuana: possibile la particolare tenuità (Cass. pen. n. 9855/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. può essere riconosciuta sulla base di una valutazione complessiva delle concrete caratteristiche della coltivazione. Assumono rilievo, tra gli altri elementi, il numero delle piante, la capacità produttiva, l’assenza di strumenti specificamente destinati alla coltivazione, la mancanza di connotati di professionalità e l’insussistenza dell’abitualità della condotta. Quando il giudice di merito abbia esaminato tali elementi e motivato logicamente sulla particolare tenuità dell’offesa, non è consentito in cassazione ottenere una diversa ponderazione delle risultanze fattuali.
Il Fatto
In primo grado l’imputato veniva riconosciuto responsabile del reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per avere coltivato cinque piante di marijuana di rilevanti dimensioni e detenuto ulteriori quattordici grammi della medesima sostanza presso la propria abitazione e le relative pertinenze. L’accertamento tecnico aveva rilevato una capacità produttiva delle piante corrispondente a 221,24 dosi medie singole. Il giudice escludeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Corte d’appello riformava la decisione limitatamente alla punibilità, riconoscendo la particolare tenuità del fatto. Valorizzava la natura domestica della coltivazione, l’assenza di connotati di professionalità, il numero relativamente contenuto delle piante, la mancanza di specifici strumenti di coltivazione, la modesta capacità produttiva e l’assenza di precedenti specifici ostativi. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione contestando l’adeguatezza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte territoriale non aveva fondato il riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. su un unico elemento isolato, ma aveva proceduto a una valutazione complessiva della vicenda. Aveva considerato il numero delle piante, pur di rilevanti dimensioni, la capacità produttiva della coltivazione, la mancanza di impianti di irrigazione o di altri strumenti specificamente destinati alla coltivazione, l’assenza di professionalità della condotta e la mancanza del requisito ostativo dell’abitualità.
La decisione di appello aveva quindi individuato una pluralità di dati fattuali dai quali ricavare la particolare tenuità dell’offesa. Il fatto che il primo giudice avesse attribuito diverso peso ad altri elementi, tra cui il quantitativo ricavabile dalle piante e ulteriori circostanze rinvenute nell’abitazione, non rendeva di per sé illogica la diversa valutazione compiuta in appello.
Il ricorso del Procuratore generale, secondo la Cassazione, non individuava specifiche lacune logiche o contraddizioni decisive nella motivazione, ma tendeva sostanzialmente a ottenere una nuova ponderazione degli elementi di fatto. Una simile operazione è estranea al giudizio di legittimità, nel quale non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una differente ricostruzione delle risultanze processuali.
La Corte non afferma dunque che ogni coltivazione domestica di modeste dimensioni sia automaticamente di particolare tenuità. Conferma, invece, la legittimità della valutazione compiuta nel caso concreto, perché fondata su più indicatori e sorretta da una motivazione ritenuta logicamente adeguata. Il ricorso del Procuratore generale viene pertanto dichiarato inammissibile.
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