Reclamo avverso archiviazione: il rimedio è l’istanza di revoca (Cass. pen. Sez. II n. 41827 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice decide, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile. Alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è tuttavia consentito, quale rimedio volto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo giudice del reclamo. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento va pertanto qualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come istanza di revoca, con trasmissione degli atti al giudice che l’ha emesso perché provveda in diversa composizione.
Il Fatto
La persona offesa propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Enna, in data 30.08.2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il decreto di archiviazione emesso dal Gip del medesimo Tribunale il 13 maggio 2024, in un procedimento per il delitto di cui agli artt. 110-640 cod. pen..
Il ricorrente deduce, quale motivo preliminare e assorbente, la violazione dell’art. 410-bis cod. proc. pen. per omessa comunicazione al difensore della data dell’udienza fissata per la decisione sul reclamo: al messaggio di trasmissione via pec sarebbe stato allegato il file di un provvedimento emesso in un diverso procedimento e nei confronti di altro soggetto. Il difetto di partecipazione è la ragione per cui la questione giunge davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il motivo avente carattere preliminare e assorbente e ne trae una conseguenza qualificatoria. Il ricorso, dispone la Corte, deve essere qualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. come istanza di revoca del provvedimento impugnato.
La soluzione poggia su un principio di carattere generale già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato anche se con riferimento a differente fattispecie ma ritenuto applicabile al caso in esame. Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso l’archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile ai sensi del terzo comma della stessa disposizione.
Tale non impugnabilità non è però assoluta sul piano della tutela della parte privata. Alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo giudice del reclamo.
La Corte richiama, a sostegno, Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433 – 01 e, in termini, Sez. 6, ord., n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella, Rv. 272717 – 01 e Sez. 6, ord., n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956 – 01. La qualificazione del ricorso come istanza di revoca comporta la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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