Le metodiche di campionamento e analisi delle acque reflue hanno valore indicativo (Cass. civ. Sez. 2 n. 12792 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina legislativa del campionamento e delle analisi delle acque ha valore indicativo e l’inosservanza delle relative indicazioni non comporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenza di una corrispondente sanzione d’invalidità. I metodi di prelevamento dei campioni costituiscono disposizioni regolamentari di natura tecnica non caratterizzate da assoluta cogenza, ma meri criteri direttivi di massima. La legittimità dell’accertamento dell’illecito amministrativo non dipende pertanto dal formale ossequio alle predette indicazioni. In materia di sanzioni amministrative, grava sull’opponente l’onere di allegare e provare i fatti idonei a inficiare la presunzione iuris tantum di corretta conservazione del campione, assistita dalla prova della temperatura iniziale conforme ai limiti prescritti.
Il Fatto
Alla società, quale obbligato in solido con il trasgressore, veniva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto dei valori-limite dell’acqua di scarico del depuratore comunale, con precipuo riguardo al parametro “Escherichia Coli”. Il provvedimento sanzionatorio traeva origine da un verbale di accertamento dell’agenzia regionale per la protezione ambientale, che aveva rilevato il superamento del limite fissato nell’autorizzazione regionale.
La società proponeva opposizione davanti al Tribunale, che accoglieva l’impugnativa. La Corte d’appello confermava la pronuncia, ritenendo inattendibili le analisi in quanto eseguite oltre le 18 ore dal prelievo e in difetto di prova sulla corretta conservazione del campione alla temperatura prescritta. Avverso la sentenza di secondo grado la Regione proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’interpretazione delle regole tecniche operata dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva attribuito carattere cogente alla “raccomandazione” del tempo massimo di conservazione di 12/18 ore per il parametro “Escherichia Coli”, desumendone l’inattendibilità delle analisi eseguite entro le 24 ore. La Suprema Corte ha chiarito che la disciplina legislativa del campionamento ha valore meramente indicativo e che le tabelle allegate ai testi normativi costituiscono criteri direttivi di massima, non norme inderogabili la cui violazione comporti la nullità delle operazioni. Ha inoltre richiamato il parere dell’Istituto superiore di sanità che aveva accertato la congruità del termine di 24 ore ai fini dell’attendibilità dell’esito delle analisi.
Con il secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’onere probatorio. La sentenza impugnata aveva addossato alla Regione l’onere di provare la conformità della temperatura del campione al momento delle analisi, mentre, a fronte della prova della temperatura di 8 gradi al prelievo e della conservazione in idoneo contenitore refrigerato, operava la presunzione iuris tantum che la temperatura iniziale fosse rimasta invariata. Spettava pertanto alla società opponente, che non aveva specificamente contestato tale circostanza nell’atto introduttivo, dimostrare i fatti idonei a inficiare tale presunzione.
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Nota della Redazione
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