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Emersione dal lavoro irregolare: il reddito minimo del datore di lavoro non può essere integrato da elementi non provati (TAR Lombardia n. 4011 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, il diniego dell’istanza è legittimo qualora il datore di lavoro non dimostri il possesso del reddito minimo richiesto dalla legge. Le FAQ esplicative dell’Amministrazione non possono fondare un’esenzione dall’onere probatorio, né attribuire rilievo a concetti indeterminati come la “redditività” dell’attività economica. L’eventuale erronea indicazione del livello di inquadramento del lavoratore non inficia il provvedimento di diniego, che resta comunque valido se sorretto dall’accertata insufficienza reddituale.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione del provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da un datore di lavoro in favore di un cittadino extracomunitario. Il diniego si fondava su due ragioni: il mancato possesso, da parte del datore di lavoro, del reddito minimo previsto dalla normativa vigente e l’errato livello di inquadramento del lavoratore indicato nell’istanza. Il ricorrente contestava la decisione, sostenendo che si sarebbero dovute applicare le FAQ dell’Amministrazione, secondo cui, per il calcolo del reddito del lavoratore autonomo, occorre considerare anche i redditi esenti e la redditività dell’attività svolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di esaminare prioritariamente la censura relativa all’insufficienza reddituale, ritenuta assorbente. La doglianza è stata giudicata infondata, poiché il ricorrente non ha depositato in giudizio alcun documento idoneo a dimostrare il possesso di redditi esenti di ammontare tale da superare la soglia prevista dall’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020.

Il Tribunale ha evidenziato come non possa attribuirsi rilievo a un concetto indeterminato quale la “redditività” dell’attività economica, non essendo ancorato a criteri oggettivi di dimostrazione. La mera allegazione, priva di supporto documentale, non consente di integrare il requisito reddituale richiesto dalla legge.

Avendo lo stesso ricorrente riconosciuto di aver dichiarato un reddito di soli 13.000 euro, inferiore al limite legale, la decisione dell’Amministrazione di respingere l’istanza è stata ritenuta corretta. L’esame dell’ulteriore censura concernente l’errato inquadramento del lavoratore è stato considerato superfluo: anche un eventuale accoglimento non avrebbe inficiato il diniego, autonomamente fondato sull’insufficienza del reddito.

La sentenza conferma che l’onere di provare il possesso dei requisiti per l’emersione grava sul datore di lavoro e che le FAQ ministeriali non possono ampliare le previsioni normative. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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