Improcedibile il ricorso del terzo che sollecita la decadenza del concessionario (TAR Campania n. 1119 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo che solleciti l’Amministrazione ad avviare un procedimento di decadenza da una concessione demaniale non è titolare di un obbligo dell’Amministrazione di provvedere, poiché l’istanza è volta a stimolare l’esercizio di un potere di autotutela, connotato da ampia discrezionalità. Ne consegue che il giudizio promosso dal terzo per ottenere un siffatto provvedimento è improcedibile quando, nelle more, la pretesa sostanziale sia stata soddisfatta o sia venuta meno. Ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, il giudice verifica la fondatezza del ricorso e, ove lo stesso sarebbe stato rigettato, dispone la compensazione. Il ricorso incidentale del terzo, inoltre, non può fondarsi sulla deduzione di censure già coperte dal giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente il trasporto marittimo di linea, nel 2022 ha diffidato il Comune di Amalfi ad eseguire controlli sui concessionari gestori di box-biglietteria e a dichiarare la decadenza di una società cooperativa dalla concessione relativa a un box alla radice del Molo Cassone. Il Comune ha risposto con la nota prot. 18047 del 10.10.2022, ritenendo l’istanza inammissibile, non configurabile un obbligo di facere in capo all’Amministrazione, e riconoscendo la propria competenza esclusiva in materia.

La ricorrente ha impugnato tale nota e chiesto l’accertamento del diritto all’ottenimento del provvedimento di decadenza. La questione è giunta al TAR dopo le istanze di verifica e l’interpretazione dei modelli UNILAV.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato in via officiosa la sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio il Comune ha adottato il provvedimento prot. n. 2548 del 6.2.2023, con cui ha disposto la revoca/decadenza della controinteressata dalla concessione n. 23 del 14.5.2021. Tale atto è stato poi annullato da questa Sezione con la sentenza n. 1009/2023, non appellata e passata in giudicato.

La ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in subordine, la condanna alle spese per soccombenza virtuale. Il Tribunale ha quindi verificato se, in assenza delle sopravvenienze, il ricorso sarebbe stato fondato.

Sul primo motivo, il Collegio ha confermato che l’istanza era volta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela, rispetto al quale la giurisprudenza esclude un obbligo dell’Amministrazione di provvedere, richiamando Consiglio di Stato, IV Sez., n. 2622 del 2021. Nel caso concreto il potere è stato poi esercitato con il provvedimento successivamente annullato.

Sul secondo motivo, relativo al personale, il Tribunale ha recepito le conclusioni della sentenza n. 1009/2023, rilevando che la ricorrente era parte in quel giudizio e non ha proposto appello: sul punto si è formato il giudicato. Ne discende che le azioni sarebbero state rigettate, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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