Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 178 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, formalmente depositata dalla parte ricorrente e accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio contabile, sia in sede cautelare sia nel merito, ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Alla declaratoria di estinzione consegue la cancellazione della causa dal ruolo. La definizione del processo per rinuncia non dà luogo a pronuncia sulle spese, come espressamente previsto dall’art. 110, comma 7, c.g.c. Il giudice non esamina nel merito le domande e le eccezioni precedentemente proposte dalle parti, poiché la rinuncia determina il venir meno dell’interesse alla decisione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la comunicazione di riliquidazione della pensione, con decorrenza dal 1° dicembre 2019, e il provvedimento di accertamento di somme indebitamente percepite. Chiedeva, in via d’urgenza, la sospensione dei provvedimenti e il ripristino dell’erogazione della pensione, con restituzione di quanto trattenuto; nel merito, la revoca degli atti e la restituzione delle somme. In via graduata, chiedeva la rideterminazione dell’importo dovuto in restituzione, invocando il divieto di cumulo tra pensione e lavoro subordinato, con riferimento a un minor importo effettivamente incassato.
La parte resistente eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che la pensione oggetto di causa è a carico della gestione commercianti e che il ricorrente non è titolare di trattamento pensionistico a carico dello Stato, con devoluzione della controversia al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro. Nel merito, contestava la sussistenza del periculum e del fumus.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice contabile atteneva alla legittimità dei provvedimenti previdenziali e, in via preliminare, alla stessa giurisdizione della Corte dei conti. La difesa dell’Istituto previdenziale aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, dovendosi la controversia devolvere al Giudice ordinario.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente depositava atti di rinuncia agli atti del giudizio, sia in sede cautelare sia nel merito. All’udienza camerale, il patrocinio del ricorrente richiamava le rinunce e chiedeva l’estinzione del giudizio. La difesa dell’Istituto, prendendo atto delle intervenute rinunce, dichiarava di accettare la rinuncia.
Il giudice monocratico, preso atto della formale rinuncia e della sua espressa accettazione da parte della controparte, ha dichiarato l’estinzione del giudizio in entrambe le sedi, richiamando l’art. 110 c.g.c. Ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
La Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 110, comma 7, c.g.c. Il giudice non si è pronunciato nel merito delle domande, né sull’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, essendo il processo definito per la sola rinuncia accettata. La pronuncia in composizione monocratica è stata resa ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con fissazione del termine per il deposito.
Nota della Redazione
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