Benefici non indicati nel dispositivo non integrabili con la motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 31897 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione redatta e depositata successivamente in tema di concessione dei benefici di legge, prevale il dispositivo, quale espressione della volontà decisoria del giudice. La sola motivazione non contestuale non è idonea a integrare il dispositivo, quando difettino elementi certi e logici che facciano ritenere quest’ultimo erroneo. La possibilità di modificare con la motivazione il dispositivo non inficiato da errori materiali obiettivamente rilevabili vanifica la regola dell’immediatezza della deliberazione di cui all’art. 525 cod. proc. pen. e la funzione di garanzia che essa assume per l’imputato. È ammissibile, pertanto, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello che, ai sensi dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., miri a ottenere effetti favorevoli all’imputato.

Il Fatto

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 17 gennaio 2025, ha dichiarato l’imputato responsabile della contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen., condannandolo alla pena di due mesi di arresto. Il dispositivo letto in udienza non conteneva alcuna indicazione sui benefici di legge. La motivazione, depositata in cancelleria nel termine di sessanta giorni, indicava invece le ragioni per cui la pena doveva essere condizionalmente sospesa e non menzionata, ravvisando nella sentenza una funzione deterrente.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, invocando l’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., per ottenere l’integrazione del dispositivo mediante l’aggiunta dei benefici, al fine di prevenire problemi in sede esecutiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha anzitutto riconosciuto l’interesse del Procuratore generale a ricorrere. L’art. 608, comma 4, cod. proc. pen. consente al Procuratore generale presso la Corte di appello di ricorrere per cassazione, e l’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero proponga impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione. Il ricorrente ha evidenziato riflessi effettivi sulla posizione dell’imputato, escludendo l’ipotesi di inammissibilità riservata ai ricorsi della parte pubblica volti alla sola esatta applicazione della legge.

Nel merito, il Collegio ha ribadito l’indirizzo secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, salvo che il dispositivo sia inficiato da un errore materiale obiettivamente rilevabile. La regola della prevalenza del dispositivo non è però assoluta: va contemperata con gli elementi tratti dalla motivazione, che conserva funzione di spiegazione e chiarimento e può contenere dati certi e logici che rendano errato il dispositivo.

La Corte ha tuttavia precisato che la possibilità di modificare con la motivazione il dispositivo, anche quando questo non sia affetto da errori materiali, si riflette in senso negativo sulla regola dell’immediatezza della deliberazione subito dopo la chiusura del dibattimento e sulla funzione di garanzia che essa assume per l’imputato.

Nel caso concreto, il dispositivo letto all’udienza e quello a corredo della motivazione non recavano l’indicazione della sospensione condizionale e della non menzione. Il Collegio ha osservato come non sia dato stabilire se la mancata inclusione sia stata frutto di mera svista o se la successiva indicazione sia stata effetto di un ripensamento postumo. Alla luce della sintetica motivazione e della mancata richiesta dei benefici in sede di discussione, difettano gli elementi certi e logici necessari a ritenere erroneo il dispositivo, emergendo anzi dalla condotta di molestie, protrattasi per circa un anno, indicazioni di segno contrario. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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