Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il periculum non discende dall’attività d’impresa (Cass. pen. Sez. 3 n. 7089 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di appello cautelare reale è proponibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 322-bis e 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. Costituisce violazione di legge l’omissione assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, non anche l’illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione, deducibili soltanto tramite il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il periculum in mora va valutato in un’accezione strettamente collegata alla finalità confiscatoria, dovendo il provvedimento dar conto delle ragioni per cui il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Il rischio di depauperamento della garanzia patrimoniale non può essere desunto in via automatica dalla mera circostanza che l’indagato svolga un’attività d’impresa.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari di Napoli rigettava l’istanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, ex artt. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74/2000, avanzata dal Pubblico Ministero in relazione al profitto del delitto di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74/2000. Il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello cautelare dal Procuratore della Repubblica, rigettava il gravame. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando la contraddittorietà della motivazione con riferimento all’elemento del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il ricorso avverso le ordinanze emesse in sede di appello cautelare è proponibile solo per violazione di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 322-bis e 325 cod. proc. pen. Ha quindi richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la violazione di legge legittimante il ricorso coincide con l’omissione assoluta di motivazione o con la motivazione meramente apparente, cioè con quei vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Al di fuori di tali ipotesi, non è consentito alla Corte alcun sindacato sulla motivazione, restando esclusa la deducibilità del vizio di contraddittorietà sul periculum in mora.
La Corte ha rammentato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il provvedimento deve dar conto della sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, da intendere in un’accezione collegata alla natura anticipatoria della misura. La valutazione del periculum deve riguardare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, dovendo il provvedimento soffermarsi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
Applicando tali coordinate, la Corte ha ritenuto l’ordinanza impugnata sorretta da una motivazione non apparente, essendosi il Tribunale attenuto ai principi richiamati. Il Tribunale aveva valorizzato il deposito di una quietanza mod. F24 e di un atto di rateizzazione, quali elementi indicativi della volontà collaborativa della società nel rientrare nelle esposizioni debitorie verso l’Erario, distonica rispetto al pericolo di sottrazione di sostanze per evitare future confische, in un contesto di mancato riscontro di patrimoni da aggredire. La Corte ha escluso la correttezza del sillogismo del ricorrente, secondo cui il pericolo di dispersione discenderebbe dallo svolgimento dell’attività d’impresa nel quale verrebbe impiegato il profitto del reato, costituito dal risparmio di spesa. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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