Frode nelle pubbliche forniture esclusa per il concessionario di servizio pubblico (Cass. pen. Sez. II n. 20463 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. Il criterio discriminante è di natura strutturale e attiene alla direzione della prestazione: ciò che rileva è se il servizio sia erogato direttamente in favore dell’ente ovvero in favore dell’utenza. L’entità dei contributi pubblici erogati in favore del concessionario non muta la natura del rapporto né la direzione della prestazione. In sede cautelare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la truffa aggravata richiede la dimostrazione della natura, gravità e incidenza concreta delle avarie sull’esecuzione del servizio, non supplita da dichiarazioni soggettive prive di riscontri tecnici.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo che, in sede di impugnazione ex art. 325 cod. proc. pen., aveva annullato il provvedimento cautelare del GIP, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di un dirigente della società di navigazione, indagato per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo l’accusa, la società, monopolista del trasporto marittimo tra la Sicilia e le isole minori, aveva impiegato unità veloci affette da gravi problematiche tecniche, celate agli enti di classifica e all’autorità marittima, continuando così a percepire contributi pubblici regionali e statali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero, ritenendo infondate le censure proposte avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame. In via preliminare, ha escluso l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, avendo il ricorrente manifestato il proprio interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario.
Quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., la Corte ha richiamato il principio enunciato dalla sentenza n. 28655 del 10/07/2025 (Sez. 6), resa in fattispecie analoga, secondo cui il reato può essere commesso solo dal soggetto obbligato ad eseguire una determinata fornitura, a condizione che la stessa veda quale destinatario la pubblica amministrazione. Quando invece la pubblica amministrazione demanda al privato lo svolgimento di un servizio pubblico in favore dell’utenza, l’eventuale inadempienza non si traduce in frode nelle pubbliche forniture, difettando il cosiddetto “dualismo soggettivo” che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture. La circostanza che gran parte del costo del servizio gravasse sull’ente erogatore non trasforma la concessione in appalto né sposta il destinatario finale della prestazione, che rimane l’utente. Neppure la previsione di penali e clausole risolutive vale a mutare la qualificazione, essendo previsioni comuni a qualsiasi schema concessorio.
In relazione al delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che aveva escluso la gravità indiziaria. Sul piano contrattuale, l’obbligo di esibizione documentale sussisteva solo a richiesta della stazione appaltante, mentre l’unico obbligo di comunicazione periodica spontanea atteneva ai soli dati di traffico, e la comunicazione delle avarie era imposta esclusivamente agli organi preposti alla sicurezza. Sul piano indiziario, le 55 avarie contestate a fronte di circa 28.000 corse effettuate (0,21%) non consentivano di sostenere l’inidoneità strutturale della flotta, tutte le unità essendo provviste di certificazioni di classe in corso di validità e regolarmente sottoposte ai controlli periodici.
La Corte ha inoltre rilevato l’assenza di una consulenza tecnica volta ad accertare natura, cause ed entità delle avarie, nonché la loro idoneità a pregiudicare la navigabilità. Le intercettazioni richiamate dalla Procura, in cui gli indagati esprimevano apprezzamenti personali sullo stato dei mezzi, sono state ritenute dichiarazioni soggettive inidonee a colmare la lacuna dimostrativa in assenza di riscontri tecnici obiettivi. Il Tribunale aveva infine congruamente escluso la ricorrenza delle ipotesi di risoluzione anticipata previste dai contratti, con la conseguenza che non era configurabile quella induzione in errore dell’ente circa il diritto di risolvere il contratto che avrebbe costituito il danno rilevante ai fini della truffa.
Nota della Redazione
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