Pensione privilegiata: rileva la cessazione dal servizio, non l’istanza anteriore (Corte dei Conti Sez. II App. n. 125 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, ai fini dell’applicazione della disciplina di salvaguardia prevista dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il dato determinante è costituito dalla data di cessazione dal servizio, non da quella di presentazione della domanda amministrativa. Il diritto a pensione, ordinaria o privilegiata, sorge solo con la cessazione del rapporto di impiego e, per la pensione di privilegio, presuppone che l’interessato sia già stato dichiarato permanentemente inabile al servizio per infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto, se il perfezionamento degli elementi costitutivi del diritto interviene in epoca successiva all’abrogazione dell’istituto, nessun diritto al trattamento privilegiato può ritenersi maturato, neppure a fronte di un’istanza anteriore al 6 dicembre 2011. La presentazione di una domanda prima della novella non è sufficiente a radicare un procedimento in corso ai fini della salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più.
Il Fatto
Una dirigente medico, già dipendente di una struttura sanitaria, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio. La Sezione giurisdizionale regionale aveva dapprima dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la domanda di aggravamento presentata in via amministrativa nel novembre 2010 non costituisse istanza pensionistica idonea. La Sezione centrale d’appello, con decisione anteriore, ha riformato tale pronuncia, affermando la procedibilità della domanda e rimettendo gli atti al giudice di primo grado per il merito.
Con la decisione qui impugnata, la Sezione regionale ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata con decorrenza dalla data di dichiarazione di inabilità al servizio, condannando l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese. L’INPS ha proposto appello, sostenendo che il requisito sanitario di inidoneità e la cessazione dal servizio si siano perfezionati solo nel 2018, in epoca successiva all’abrogazione dell’istituto.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata ai sensi dell’art. 193 c.g.c. Il riferimento, in appello, alla data di cessazione dal servizio non introduce una domanda nuova: si tratta di mera articolazione di difese già incentrate, sin dall’origine, sulla riconoscibilità del diritto a pensione dopo la novella. La stessa data era stata posta dall’Istituto a fondamento del diniego in sede amministrativa.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 33 del R.D.L. n. 680/1938 subordina la pensione privilegiata alla permanente inabilità al servizio e alla cessazione dal rapporto di impiego. Il termine per la domanda, originariamente triennale, è stato elevato a cinque anni dall’art. 14 della legge n. 274/1991. L’art. 6 del d.l. n. 201/2011 ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata, con eccezioni soggettive e oggettive tassative, tra le quali i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Secondo la giurisprudenza contabile richiamata, il sorgere del diritto a pensione presuppone la cessazione dal servizio e, per il trattamento di privilegio, l’avvenuta dichiarazione di inabilità permanente per infermità dipendente da causa di servizio. Ciò che rileva, ai fini dell’applicazione della disciplina di salvaguardia, è dunque la data del collocamento a riposo. Se la cessazione è successiva all’entrata in vigore della novella, il diritto non può sorgere in un contesto normativo che non lo prevede più.
La Corte esamina il carattere vincolante della precedente decisione d’appello, che aveva affermato la procedibilità della domanda. Tale statuizione opera solo sul piano processuale e non investe il merito. Nella specie, la cessazione dal servizio è intervenuta con decorrenza dal 1° febbraio 2018, in epoca ben successiva all’abrogazione dell’istituto. La circostanza preclude irrimediabilmente il riconoscimento del trattamento pensionistico.
La Corte esclude, infine, la configurabilità di un ritardo dell’Amministrazione, trattandosi di procedimento attivato prima della maturazione degli elementi costitutivi del diritto. L’appello è accolto, la sentenza impugnata annullata e le spese liquidate in favore dell’INPS appellante vittorioso.
Nota della Redazione
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