L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica alle forze di polizia ad ordinamento militare per il calcolo del TFS (TAR Lazio n. 12931 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, in forza della perdurante vigenza della norma sancita dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, previsto dal secondo comma della citata disposizione, non è qualificato come perentorio e il suo superamento non determina alcuna decadenza, dovendosi avere riguardo allo status soggettivo dell’interessato al momento della cessazione. La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre, in ogni caso, dalla conoscenza effettiva dell’errore di calcolo, ovvero dal momento dell’emanazione dell’ordinativo di pagamento o della comunicazione del prospetto di liquidazione, e non dalla data di cessazione dal servizio.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti delle forze di polizia ad ordinamento militare in congedo, collocati in quiescenza a domanda dopo aver maturato l’età di almeno 55 anni e oltre 35 anni di servizio utile, chiedevano l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’INPS si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo per asserita disomogeneità delle posizioni, l’infondatezza della pretesa e, in via gradata, la prescrizione del diritto alla riliquidazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto in primo luogo l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, rilevando che tutti i ricorrenti, dipendenti dei Ministeri della Difesa, dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, condividono il medesimo interesse all’applicazione del beneficio e versano in una situazione sostanziale e processuale omogenea.

Nel merito, il Collegio ha riconosciuto la fondatezza della pretesa, aderendo all’orientamento secondo cui l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 trova applicazione non solo nei confronti del personale della Polizia di Stato, ma anche dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. La norma, infatti, ha mantenuto la propria vigenza per le forze di polizia ad ordinamento militare ai soli fini del trattamento di fine rapporto, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.

Quanto alla natura del termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, la Corte ha condiviso l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui il mancato rispetto del termine non comporta alcuna conseguenza decadenziale, non essendo la disposizione chiara e perspicua nel qualificarlo come perentorio.

Il Collegio ha inoltre disatteso l’eccezione di incostituzionalità, genericamente formulata dall’Istituto, rilevando che il beneficio è espressamente previsto da una norma ancora in vigore, la cui applicazione non può essere esclusa in via interpretativa. Ha infine respinto l’eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dalla effettiva conoscenza del credito, coincidente con l’emanazione dell’ordinativo di pagamento o con la comunicazione del prospetto di liquidazione, essendo stato comunque inviato un atto di diffida interruttivo. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *