Giudicato civile sulla perdita della proprietà preclude l’acquisizione sanante ex art. 42-bis (Cons. Stato n. 6303 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario, che abbia accertato la perdita della proprietà in capo al privato per effetto dell’accessione invertita, è intangibile da parte del giudice amministrativo investito dell’ottemperanza. A quest’ultimo è precluso svolgere nuove valutazioni di fatto e di diritto su questioni già coperte dal giudicato, dovendosi attenere a un criterio di stretta continenza. Ne consegue che non è applicabile l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, norma che presuppone che la pubblica amministrazione utilizzi il bene senza esserne proprietaria. Irrilevanti, inoltre, le vicende relative alla trascrizione, che attengono all’opponibilità del trasferimento e non alla titolarità del diritto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto il Comune dinanzi al giudice ordinario per il risarcimento dei danni da illegittima occupazione di un proprio fondo, irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un’opera pubblica. Il Tribunale, con sentenza, aveva riconosciuto l’avvenuta accessione invertita e condannato l’ente al risarcimento; la Corte d’Appello aveva poi ridotto l’importo. Il trasferimento non era stato però mai formalizzato: i terreni risultavano ancora catastalmente intestati al privato, che continuava a sopportarne gli oneri.
Dopo il diniego dell’ente a provvedere sull’istanza ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, e vicende giurisdizionali successive, il ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Comune di adottare il provvedimento di acquisizione sanante. Il TAR Calabria aveva respinto il ricorso e la decisione è stata appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se il sopravvenuto orientamento dell’Adunanza plenaria, che ha escluso l’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, consenta di superare il giudicato civile fondato sull’accessione invertita.
La risposta è negativa. Sulla perdita della proprietà da parte dell’appellante si è formato un giudicato che non può essere integrato né modificato dal giudice amministrativo. Questi, nell’eseguire pronunce di altri plessi giurisdizionali, deve ispirarsi al criterio della stretta continenza, come già chiarito da Cons. Stato Sez. V n. 1981 del 2026. È precluso ogni sindacato sulle ragioni per cui il giudice civile ha statuito la perdita del diritto, quand’anche abbia applicato un istituto di creazione giurisprudenziale ormai superato.
Da qui l’inapplicabilità dell’art. 42-bis. La norma presuppone che la pubblica amministrazione utilizzi il bene senza titolo, pur non essendone proprietaria. Nel caso di specie, invece, l’ente è divenuto proprietario per effetto dell’accertamento definitivo del giudice civile. La domanda di condanna all’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante è pertanto respinta.
Quanto al terzo motivo, relativo alla trascrizione, il Collegio rileva che l’intestazione catastale non incide sulla titolarità del diritto. Le vicende trascrittive attengono all’opponibilità del trasferimento, non alla proprietà. La trascrizione può essere richiesta anche dall’appellante, perché gli artt. 2660 e 2670 cod. civ. non pongono limiti di legittimazione: la trascrizione giova a chiunque vi abbia interesse e le spese sono anticipate da chi la domanda, con diritto al rimborso. L’eventuale rifiuto del conservatore è impugnabile ex art. 745 cod. proc. civ..
L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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